Diritti e Doveri contrattuali dellla badante e del datore di lavoro



Vediamo alcuni aspetti del contratto che fissano diritti e doveri delle parti:

1) Tredicesima: indipendentemente dall'entità della prestazione lavorativa ( giornaliera o settimanale), alla collaboratrice domestica, badante o colf che sia, spetta di diritto la tredicesima, che in soldoni è pari ad una mensilità, da versarle obbligatoriamente entro la fine dell'anno.

2) Malattia: se la colf o la badante si assentano dal lavoro per malattia, l' Inps non le paga alcuna indennità. Infatti, a differenza di quanto accade per la generalità degli altri lavoratori, in questo caso il contributo versato all'Inps assicura le prestazioni sanitarie e farmaceutiche, ma non paga alcuna indennità. La badante, o la colf, hanno diritto alla conservazione del posto, per periodi differenti secondo l'anzianità maturata presso la stessa famiglia:
 
- 10 giorni, per anzianità fino a sei mesi
- 45 giorni, se ha più di sei mesi di servizio, fino a due anni
- 180 giorni, se l'anzianità di servizio supera i due anni 
 

3) Infortunio: cosa bisogna fare se la badante o la colf  subiscono un infortunio tra le nostre pareti domestiche? Se il certificato del medico dichiara l'infortunio guaribile in tre giorni, non bisogna fare nulla. Se invece l'incidente provoca l'inabilità della lavoratrice per almeno quattro giorni, bisogna comunicare quanto accaduto all' Inail ( e all'autorità di Polizia) , allegando il referto del Pronto Soccorso o il certificato del medico,
ed il pagamento del salario viene garantito nella seguente misura:

- al  50% della retribuzione fino al terzo giorno di malattia
- al 100% della retribuzione dal quarto giorno in poi di malattia
 
fino a un massimo di:

-  8 giorni, per anzianità fino a sei mesi
- 10 giorni, per anzianità da sei mesi a due anni
- 15 giorni, per anzianità superiori a due anni
 
Per il lavoratore domestico non convivente il certificato medico va obbligatoriamente spedito al datore di lavoro entro tre giorni dall'evento (farà fede il timbro postale di partenza).
 

 Fine del rapporto di lavoro:

1) Preavviso: la fine del rapporto di lavoro può avvenire per dimissioni del lavoratore o per licenziamento. In entrambi i casi , chi decide di cessare il rapporto, è tenuto a darne  comunicazione all'altra parte con anticipo. Se l' anzianità di servizio della badante è inferiore a 5 anni, il preavviso deve essere di 15 giorni in caso di licenziamento e di 7 giorni e mezzo in caso di dimissioni. Se invece l'anzianità di servizio della badante è superiore ai 5 anni , il periodo di preavviso raddoppia: 30 giorni in caso di licenziamento e 15 giorni in caso di dimissioni . Per le badanti che lavorano ad ore, il preavviso è di 8 e 15 giorni , a seconda del fatto che l'anzianità sia inferiore o superiore ai 2 anni.

2) Liquidazione: sia in caso di dimissioni che in caso di licenziamento, alla badante spetta un'indennità di fine rapporto (Tfr). Per i periodi di servizio a partire dal 1990 viene calcolato, anno per anno, sommando tutte le retribuzioni corrisposte in ciascun mese ( tredicesima compresa) e dividendo il risultato per 13,5. Gli importi ottenuti devono poi essere rivalutati, tranne quello relativo all'anno in corso , in base all'indice Istat sul costo della vita. Previ accordi, la legge consente che ai collaboratori domestici il Tfr venga pagato ogni anno. Dopo 8 anni di servizio, la collaboratrice domestica può chiedere un anticipo della liquidazione pari al 70% di quanto già maturato.