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Ferie e permessi badante

badante che tiene la mano ad un anziana
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Ferie e permessi badante: cosa stabilisce il Ccnl?

badante che tiene la mano ad un anziana
Il Ccnl stabilisce per la badante ferie e permessi

Il rapporto di lavoro domestico ha molti aspetti in comune con quello del lavoro dipendente, tra cui ad esempio il diritto di assentarsi dal lavoro per dedicarsi alle proprie esigenze familiari sociali e per dedicarsi al recupero delle energie psico-fisiche. A regolare ciò è il Ccnl, il quale riconosce un certo numero di ferie e permessi badante. Vediamo nel dettaglio come funzionano.

 

Ferie badanti conviventi e non

Come si calcolano:

La disciplina delle ferie per badanti conviventi e non è contenuta nell’articolo 18 del Ccnl Lavoro Domestico. Questo prevede per ogni badante il diritto a 26 giorni lavorativi di ferie per ogni anno di servizio presso lo stesso datore di lavoro, indipendentemente dalla durata e dalla distribuzione dell’orario settimanale. Il diritto alle ferie è irrinunciabile. Queste di regola devono essere godute in modo continuativo nonostante sia possibile frazionarle in non più di due periodi all’anno, previo accordo con il datore di lavoro. Il periodo di ferie è fissato dal datore di lavoro compatibilmente con le proprie esigenze familiari nel periodo che va da giugno a settembre. Il riposo per ferie non può assolutamente essere sostituito da una indennità sostitutiva e deve essere concesso per almeno due settimane entro l’anno di maturazione e, ulteriori due settimane, entro i 18 mesi successivi all’anno di maturazione. I giorni di ferie non godute possono essere retribuiti solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Nel caso il lavoratore fosse un cittadino extracomunitario il Ccnl prevede che, con accordo tra le parti, si possa cumulare la maturazione di due anni di ferie per fruire di due mesi continuativi di permesso per recarsi in ferie nel proprio paese di origine.

Come si retribuiscono:

I giorni di ferie badanti non conviventi e conviventi sono da calcolarsi dal lunedì al sabato compreso. Sono 6 i giorni spettanti a settimana qualunque sia l’orario di lavoro del lavoratore o la sua distribuzione nella settimana. Durante il periodo di godimento delle ferie il lavoratore ha diritto per ciascuna giornata di assenza ad una retribuzione pari a 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile. I 26 giorni di ferie spettanti annualmente sono da riproporzionare a dodicesimi solo se il rapporto di lavoro è iniziato in corso d’anno considerando una maturazione di 2,16 giorni per ogni mese lavorato e calcolando come mese intero quello che sia pari o superiore a 15 giorni. In caso di maturazione intera dei giorni di ferie, la retribuzione al rientro della lavoratrice deve corrispondere al consueto stipendio mensile. Al lavoratore convivente in caso di ferie, spetta anche l’indennità sostitutiva di vitto e alloggio; tale indennità è dovuta in quanto il lavoratore, trascorrendo le ferie al di fuori del luogo di lavoro, non può ricevere il vitto e l’alloggio in natura, e per questo viene corrisposto in denaro attraverso l’apposita indennità sostitutiva. In caso di retribuzione oraria occorre prendere a riferimento il numero di ore effettuate di media in un mese e dividerle per 26, ottenendo così il numero di ore equivalente ad un giorno di ferie.

immagine di un orologio e calendario
Calcolo ferie badanti a ore o convivente

Malattia e preavviso di licenziamento durante le ferie:

Se il lavoratore si ammala durante le ferie, esse vengono sospese. Il collaboratore dovrà darne tempestiva notizia al datore di lavoro, inviando il relativo certificato medico o comunicando il numero di protocollo del certificato. Il datore di lavoro potrà così verificare la malattia e corrispondere il trattamento economico dovuto. Mentre in caso di licenziamento le ferie non possono essere fruite nel periodo di preavviso in quanto durante il preavviso di licenziamento il lavoratore dovrebbe svolgere la sua prestazione normalmente, in presenza e in base agli orari previsti da contratto. Le eventuali giornate di ferie fruite durante il preavviso allungano lo stesso.

Permessi badante convivente e non: quali sono quelli previsti

L’ articolo 20 del CCNL relativo alle assenze e ai permessi stabilisce che i lavoratori hanno diritto a permessi individuali retribuiti per un massimo di 16 ore annue che diventano 12 qualora si lavori in regime di convivenza part-time o per operatori non conviventi che prestino servizio almeno 30 ore alla settimana. In caso si lavori per meno di 30 ore alla settimana le ore di permesso dovranno essere riproporzionate in base al monte ore svolto.

Badante che passeggia con un anziano
contratto badanti ferie e permessi stabiliti

Per quanto riguarda i permessi retribuiti la badante ne ha diritto per:

  • Frequentare corsi di formazione professionale o eventuali attività formative:  Il CCNL ne stabilisce 40 ore l’ anno per il lavoratore domestico a tempo pieno e indeterminato, in forza da almeno un anno con lo stesso datore di lavoro.
  • Effettuazione visite mediche documentate: Il lavoratore ha diritto a permessi retribuiti per effettuare visite mediche (purché documentate) e cadenti anche solo parzialmente nell’orario di lavoro che avrebbe dovuto svolgere, per un monte ore pari a: 16 ore annue per contratto badante convivente, 12 ore annue per contratto convivente inquadrati nel livello C,B, B super, e 12 ore annue per contratto badante non convivente con orario pari o superiore a 30 ore settimanali.
  • Lutto familiare: Il Ccnl prevede 3 giorni di permesso retribuiti di permesso per la perdita di un familiare convivente o parente entro il 2° grado.
  • Nascita del figlio (per il padre): Il Ccnl prevede 2 giorni di permesso retribuito al padre lavoratore in occasione della nascita del figlio.
  • Diritto allo studio (per gli esami annuali): I lavoratori che frequentano corsi per il conseguimento del diploma di scuola dell’obbligo o specifico titolo professionale hanno diritto ad ore di permesso non retribuito. Spetta invece la retribuzione per le ore di assenza per gli esami annuali.
  • Cariche sindacali: Ai dirigenti delle associazioni sindacali firmatarie del CCcnl Lavoro Domestico spettano 6 giorni all’anno retribuiti per le riunioni degli organi direttivi. Gli interessati dovranno comunicare l’assenza al datore di norma 3 giorni prima presentando la richiesta di permesso rilasciata dall’associazione di appartenenza.

Accanto ai permessi e ai congedi retribuiti il Ccnl prevede che la lavoratrice possa fruire di permessi non retribuiti in accordo con il datore di lavoro, che andranno poi recuperati.

Per i giorni/ore di permesso retribuito, in assenza di specifiche previsioni del Ccnl si ritengono applicabili i criteri di calcolo ferie e permessi utilizzati per il trattamento economico delle ferie. Le assenze del lavoratore devono essere tempestivamente giustificate al datore presentando idonea documentazione. La giustificazione non pervenuta entro il 5° giorno successivo a quello dell’assenza, può divenire motivo di licenziamento per giusta causa.

 

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