Contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore per il lavoro domestico
Non esistono obblighi per il datore di lavoro domestico di operare come sostituto d’imposta, e quindi non ha il compito di riscuotere l’Irpef o gli incrementi regionali e municipali. Questo dovere si attiva solamente se il datore di lavoro è un sostituto d’imposta per natura, come una comunità di fede o un’organizzazione di utilità sociale, un ente o un’associazione. In questo caso, è necessario procedere con la riscossione dell’acconto secondo le procedure e le leggi comuni ai lavoratori
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subordinati.
Generalmente, la responsabilità del calcolo e del pagamento dell’imposta grava sul lavoratore, il quale deve presentare la sua dichiarazione dei redditi nei termini stabiliti dalla legge. Tuttavia, l’obbligo di dichiarare e pagare l’imposta si attiva solo se il lavoratore ha ricevuto entrate nell’anno che generano un’imposta dovuta, una volta dedotte le detrazioni.
Il calcolo dell’imposta è basato sulle aliquote Irpef stabilite per tutti i lavoratori dipendenti.
Legge di Bilancio 2025 per il testo del Contratto collettivo nazionale di lavoro
La legge 207/2024, resa pubblica nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2024 n. 305, ha reso permanente da gennaio 2025 le modifiche introdotte dal Dlgs 216/2023, che mette in atto la prima parte della riforma dell’Irpef. La riforma ha portato a:
la ricalibratura dell’aliquota percettuale utile per il calcolo dell’imposta, che per i redditi tra 0 e € 28.000, risulta essere del 23%;
la variazione del valore della detrazione per salari da lavoro dipendente fino a € 15.000, pari a € 1.955;
la nuova strategia di calcolo delle ritenute per l’applicazione del trattamento supplementare sullo stipendio.
Inoltre, si sono stabilite nuove linee guida in termini di età anagrafica dei figli dipendenti per l’accesso alle detrazioni previste dall’articolo 12, comma 1, lettera c), del Tuir.
La Legge di Bilancio 2024 (legge del 30 dicembre 2023, n. 213, pubblicata nelle Ultime Notizie
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Ufficiali)
Nel registro n. 303 del 30 dicembre 2023, una misura supplementare (Ordine n. 40) è stata avanzata per rafforzare la repressione del cosiddetto “lavoro irregolare a casa”. Gli emendamenti 60-62 dell’articolo 1 permettono all’Agenzia delle Entrate e all’INPS di stabilire un’integrazione tra i loro database al fine di fornire una posizione di bilancio e fiscale accurata per gli impiegati casalinghi.
L’atto intende promuovere una soddisfazione volontaria per le condizioni di contributo. L’Agenzia delle Entrate potrà prevedere un modulo di imposta precompilato utilizzando i dati raccolti e messi a disposizione al contribuente. In questo modo, il processo di presentazione della dichiarazione dei redditi e la notifica di eventuali discrepanze al contribuente attraverso lettere di compatibilità sarà semplificato.
Beneficio All-inclusive e Universale per Genitori e Bambini
L’assegno universale e di portata mondiale è un’iniziativa economica concepita per sostenere la nocività, la spiritualità e incentivare l’assunzione femminile. Tale beneficio sarà eseguito di mese in mese dall’anno in corso al mese di febbraio del prossimo anno per i nuclei familiari con bambini a carico. L’importo sarà variabile a seconda della condizione economica, come stabilito tramite l’ISEE, o in sua mancanza, in base ai dati dichiarati nell’applicazione.
Dal 2023, l’applicazione non deve essere nuovamente presentata annualmente, tranne in caso di modifiche nella famiglia (ad esempio, la nascita di nuovi bambini) o nei requisiti di utilizzo (come le modifiche ISEE).
I destinatari dell’assegno universale e all-inclusive sono le famiglie che, oltre a un ISEE specifico, soddisfano le seguenti condizioni:
hanno uno o più figli minori a carico;
hanno uno o più figli maggiorenni fino a 21 anni iscritti a un corso di formazione scolastico, professionale o laurea;
Subordinati o operai con un reddito inferiore a 8.000 euro;
Iscritti nelle liste di disoccupazione presso un Centro.
Requisiti per l’assegno di servizio civile nazionale
Coloro che sono attivi nell’uso del servizio civile nazionale, è essenziale che si registri al servizio civile nazionale. Particolarmente significativi sono coloro che hanno uno o più bambini con disabilità, a prescindere dalla loro età, a loro carico.
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Un altro criterio essenziale è rappresentato dai nuclei familiari orfani. In questa circostanza, l’assegno viene attribuito ad ogni orfano di età adulta, a patto che gli sia già stata assegnata una pensione di sopravvivenza e sia identificato come avente una grave disabilità (DI 73/2022).
Nel caso in cui vi sia una modifica della composizione familiare durante il periodo di ricezione dell’assegno a seguito della nascita di un nuovo figlio, si voterà a comunicare il cambiamento all’Inps mediante notifica telematica o al patronato entro 120 giorni. L’assegno, in base al suo nuovo valore, verrà attribuito retroattivamente dal 70° mese di gravidanza.
Nel caso in cui il figlio raggiunga la maggiore età dopo la presentazione della domanda, il diritto di presentare la domanda per suo conto è conferito a lui. Di conseguenza, l’assegno sarà erogato direttamente al figlio richiedente nella misura che gli spetta.
Assegno e prestazioni sociali
L’assegno non viene preso in considerazione quando si richiedono e si calcolano le prestazioni sociali alleviate, gli aiuti assistenziali e i benefici sociali a favore dei figli disabili. Tuttavia, ha portato all’abolizione di alcuni benefici fiscali:
la detrazione di 950 euro concessa per ciascun figlio, inclusi i figli naturali riconosciuti, i figli adottati o affidati; continuerà ad essere riconosciuta solo per i figli di 21 anni o più (articolo 12, comma 1, lettera c) del primo periodo Tuir).
l’accrescimento di detrazione di 270 euro (1.220 euro totali) per ogni figlio di età inferiore a tre anni;
l’aumento di un importo di 400 euro per ogni figlio disabile e l’aumento di 200 euro per ciascun figlio dal primo in poi per i contribuenti con più di tre figli a carico (articolo 12, comma 1, lettera c) secondo, terzo, e quarto periodo Tuir).
la detrazione di 1.200 euro concessa quando ci sono almeno 4 figli (articolo 12, comma 1 bis, del Tuir).
Bonus Unico Universale per Famiglie Numerose
Si prevede un incremento fisso, pari a €150 mensili, da destinare a quelle famiglie che annoverano
Rinnovo del contratto
almeno quattro bambini a proprio carico. Inoltre, l’aliquota dell’assegno ha avuto un incremento del 50% per quelle famiglie che si vedono costrette a mantenere almeno 3 bambini con un’età compresa tra 1 e 3 anni. Tale incremento è però applicabile unicamente ai nuclei che rientrano in un Isee inferiore a €40.000 per figlio. Per le famiglie che ricadono in specifiche fasce Isee, l’ammontare dell’assegno riceverà un aumento del 50% nel caso in cui vi siano figli inferiori ad un anno.
Agevolazioni Fiscali per Lavoratori Domestici
Il lavoratore domestico può beneficiare del credito d’imposta istituito dal Di 3/2020 convertito in legge 21/2020 per redditi che non superino i €15.000, a patto che l’importo dell’imposta lorda sia superiore alla detrazione per lavoro dipendente spettante diminuita dell’importo di €75 rapportato al periodo lavorativo durante l’anno.
Se il reddito totale rientra nella fascia tra €15.001 e €28.000, il trattamento supplementare è garantito solo se l’importo totale di detrazioni specifiche è superiore all’imposta lorda.
Poiché il datore di lavoro domestico, nella maggior parte dei casi, non svolge il ruolo di sostituto d’imposta, il lavoratore avrà la possibilità di recuperare il credito solo durante la dichiarazione dei redditi.
Sgravio Fiscale per molteplici Cause
Questo include:
Detrazioni per carichi familiari
Detrazioni per reddito da lavoro subordinato e suoi equivalenti
Detrazioni per mutui agrari
Detrazioni per mutui su immobili acquistati come prima abitazione (ristretto alle spese sostenute in relazione a prestiti o mutui stipulati fino al 31 dicembre 2021)
Detrazioni per donazioni effettuate a titolo gratuito
Detrazioni per spese mediche
Detrazioni per le rate legate a lavori relativi al recupero di edifici antichi
Detrazioni per le rate relative a lavori di riqualificazione energetica degli edifici
Deduzioni legali supplementari
Il datore di lavoro è tenuto, su richiesta del lavoratore, a fornire un documento che indica la quantità di denaro erogata nell’arco del suddetto anno fiscale.
Le ritenute contributive elargite all’INPS a favore del personale di servizio domestico e assistenza
Rinnovo previsto lavoratore
individuale o familiare, possono essere detratte dal reddito totale del datore di lavoro fino a un totale annuale di 1.549,37 euro. Questo vantaggio si trasforma in una minorazione del debito fiscale dovuto durante la dichiarazione dei redditi da parte del datore di lavoro, tanto maggiore quanto più alta è la percentuale marginale dell’ IRPEF (al massimo il 43% di 1.549,37 euro), oltre ai risparmi sulle aliquote regionali e comunali.
È necessario attenersi al principio di cassa, considerando esclusivamente i totali pagati nell’anno di esercizio: di norma, si combinano i contributi dell’ultimo trimestre dell’anno precedente e i primi tre del presente anno fiscale.
Detrazione dei costi per il personale di assistenza
Oltre alla detrazione sopracitata, un’altra detrazione specifica del 19% dei costi sostenuti per il personale di assistenza è resa disponibile. Questo beneficio si applica alle spese, per un totale fino a 2.100,00 euro, sostenute per il personale impegnato nell’assistenza individuale nei casi di non autosufficienza nelle attività quotidiane. Questo è applicabile se il reddito totale annuale di chi sopporta il costo non supera i 40.000,00 euro.
La detrazione, che permette una riduzione massima del debito IRPEF di 399,00 euro (19% di 2.100,00 euro), deve essere dichiarata al momento della dichiarazione dei redditi. I costi supportati devono essere registrati con buste paga dettagliate o altri tipi di ricevute scritte che dimostrino il costo sostenuto.
Rappresentanza nel Settore del Lavoro Domestico
Il quadro di rappresentanza, comprende la Federazione Italiana Datori di Lavoro Domestico (Fidaldo), associata a Confedilizia, con il Presidente e il Segretario Nazionale in carica. Questo organismo include:
Il Presidente della Nuova Collaborazione;
Il Vice Presidente di Assindatcolf;
Il Presidente dell’Adld;
Il Presidente di Adlc;
Il Segretario Generale di Domina – Associazione Nazionale Datori di Lavoro Domestico.
Federazioni e Unioni Sindacali
La rappresentanza di categoria comprende anche:
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La Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi (Filcams-Cgil), con il Segretario Generale e il Responsabile Nazionale del settore alla guida;
La Federazione Italiana Sindacati Addetti ai Servizi Commerciali Affini e del Turismo (Fisascat-Cisl), diretta dal Segretario Generale e dal Segretario Nazionale Responsabile del settore;
L’Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (Uiltucs), guidata dal Segretario Generale e dal Responsabile Nazionale del settore;
La Federazione Sindacale dei Lavoratori A Servizio dell’Uomo (Federcolf), capitanata dalla Segretaria Generale.
Accordo sul Lavoro Domestico
Fissato sulle condizioni del lavoro domestico il Ceni, firmato il 1 luglio 2013, con una chiusura positiva delle successive negoziazioni per il suo rinnovo, l’allegato Ceni conferma la stessa struttura. Esso consta di:
Cinquantaquattro clausole;
Spiegazioni registrate;
Tabelle di retribuzione minima
Quest’ultimo è stato letto, approvato e firmato dai rappresentanti di tutte le organizzazioni coinvolte.
Ambito di Applicazione dell’Accordo
Il Ceni in oggetto, sottoscritto tra:
Da una parte Fidaldo, inclusa Nuova Collaborazione, Assindatcolf, Adld, e Adlc;
Dall’altra Domina, l’Associazione Nazionale Famiglie Datori di Lavoro Domestico;
E dalle parti sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs e Federcolf,
Regola in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, le disposizioni relative al lavoro domestico. Il contratto si estende così anche ai collaboratori domestici.
Questo documento si applica a personale domestico (come tate, assistenti infermieristiche, o collaboratori domestici). Tra questi potrebbero essere incluso gli individui di diverse origini o
coloro che non hanno una nazionalità, pur ricevendo una remunerazione, che contribuiscono al funzionamento quotidiano della vita familiare e convivenze strutturate come famiglia, considerando alcune peculiarità fondamentali della relazione.
Accordo del Collocamento alla Pari
Per coloro che ne sono i beneficiari, continuerà ad applicarsi la legislazione concernente la posizione alla pari stabilita dall’Accordo del 24 novembre 1969, n. 68, ratificato con la legge 18 maggio 1973, n. 304.
Le regole di questo regolamento nazionale collettivo sono interdipendenti e indivisibili, e non possono essere cumulate con altre provvidenze. Queste sono considerate in generale più favorevoli rispetto ai precedenti accordi collettivi.
Qualsiasi disposizione più vantaggiosa sarà mantenuta come ‘ad personam’.
Articolo 4: Documenti Necessari per L’Assunzione
Quando viene assunto, l’impiegato deve consegnare al datore di lavoro i documenti richiesti secondo la legge corrente, mostrando tutti i documenti assicurativi, previdenziali e sanitari aggiornati con le certificazioni richieste dalla legge, un documento di identità valido e diplomi o certificati professionali se presenti. Un lavoratore non-comunitario può essere assunto solo se ha un permesso di soggiorno valido per l’impiego subordinato.
Articolo 5: Regolamentazione dell’Assunzione
L’assunzione dell’impiegato è regolata dalle leggi vigenti.
Articolo 6: Dettagli del Contratto di Lavoro (Lettera di Assunzione)
Un contratto di lavoro (o lettera di assunzione) deve essere stipulato tra le parti. Questo dovrà indicare, oltre ad eventuali clausole specifiche, la data dell’inizio del rapporto di lavoro, il livello di appartenenza e la mansione.
Specifiche del Contratto di Lavoro
Termine dell’intervallo di prova;
Coabitazione esistente o non presente;
Il domicilio del dipendente ed eventuale diverso indirizzo applicabile al contratto di lavoro.
Nel caso di rapporti di coabitazione, l’impiegato dovrà specificare un eventuale indirizzo differente da quello della coabitazione, quando è assente da quest’ultimo, oppure
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confermare l’indirizzo della coabitazione come valida, anche in sua assenza, purché durante il contratto di lavoro;
Termine del turno di lavoro e la sua organizzazione;
Abbigliamento lavorativo, da fornire obbligatoriamente dal datore di lavoro;
Per i lavoratori coabitanti, la suddivisione del mezzo giorno di riposo settimanale, oltre al giorno di riposo settimanale che cade di domenica o in altro giorno, come affermato nell’articolo 13, ultimo paragrafo;
Stipendio concordato;
Località del lavoro e la previsione di possibili spostamenti temporanei per le vacanze o per altri motivi personali (trasferte);
Il periodo di godimento delle ferie annuali;
Riferimento all’adeguato spazio concesso al lavoratore per conservare e proteggere i propri beni personali;
Obbligo di versare i contributi di assistenza contrattuale come indicato nell’articolo 53;
Possibile esistenza di dispositivi audiovisivi all’interno dell’edificio;
Applicazione di tutte le altre disposizioni previste nel presente contratto.
Firma e Modifica del Contratto
La lettera di assunzione, sottoscritta sia dal lavoratore che dal datore di lavoro, dovrà essere scambiata tra le parti. Le modifiche contrattuali non trascurabili devono essere concordate di comune accordo.
Assunzione a Tempo Determinato
L’assunzione può avvenire a termine, in conformità alla legislazione vigente, obbligatoriamente per iscritto, con scambio della lettera relativa alle parti, specificando i motivi che lo giustificano.
Condizioni di Contratto Lavorativo
Un impegno lavorativo di tipo occasionale potrebbe non richiedere un approccio documentario formale, almeno per i casi dove l’incarico non si estenda oltre i dodici giorni.
Estensione del contratto a tempo
Mantenendo come riferimento la durata prestabilita del contratto, un contratto a termine potrebbe essere esteso, con l’assenso del dipendente, solo nel caso in cui il periodo iniziale non vada oltre i 24 mesi. In tali circostanze, si possono conteggiare fino a quattro
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estensioni, purché siano giustificate da necessità concrete e riguardino lo stesso impegno lavorativo che ha portato alla stesura di un contratto limitato nel tempo. Tuttavia, il periodo totale del contratto a termine, comprese eventuali estensioni, in nessun caso deve superare i 24 mesi. Per i contratti a termine che si estendono oltre i 12 mesi, è obbligatorio includere una motivazione.
Esempi di limitazioni contrattuali
Come indicazione generale, si può procedere alla determinazione di un termine contrattuale nei seguenti scenari:
In presenza di un lavoro o servizio con un termine predefinito, anche se ciclico;
Per effettuare una sostituzione, anche se parziale, di manodopera temporaneamente assente per motivi familiari, se necessario anche all’estero;
Per sostituire personale malato, incidentato, in permesso di maternità o impegnato in doveri previsti dalla legge per la protezione dei bambini o delle persone con disabilità, anche oltre i periodi di mantenimento del posto obbligatorio;
Per compensare personale in vacanza;
Per assistenza fuori casa a individui non autosufficienti presso ospedali, case di cura, residenze sanitarie assistite e istituti di riposo.
Causali applicabili per l’assunzione a tempo determinato
Per le motivazioni che permettono l’assunzione a tempo definito, i datori di lavoro possono optare per la fornitura di risorse umane a tempo determinato.
Lavoro Condiviso
È possibile, nel rispetto delle regole annesso a questo contratto, assumere due lavoratori che congiuntamente si assumono le responsabilità di un singolo obbligo lavorativo.
Responsabilità e Obbligazioni Individuali nel Contratto di Lavoro
Nonostante il legame di solidarietà tra i due impiegati e salvo accordi contrastanti tra le parti coinvolte, ogni lavoratore assume pienamente e direttamente la responsabilità di soddisfare l’intera obbligazione lavorativa.
Stipulazione del Contratto di Lavoro Ripartito
La formalizzazione di un contratto di lavoro diviso deve avvenire in maniera scritta. Nel modulo di impegno devono essere specificati sia l’accordo economico e normativo che ciascun lavoratore riceverà secondo lo statuto sindacale attuale, sia la distribuzione temporale proporzionata del lavoro quotidiano, settimanale, mensile o annuale che si prevede venga effettuato da ciascun individuo.
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Facoltà di Modifica e Sostituzione tra Lavoratori
Salvo eventuali accordi differenti tra le parti coinvolte, i lavoratori hanno diritto di stabilire, a loro discrezione e in qualsiasi momento, possibili permutazioni tra di loro, come anche di cambiare consensualmente il posizionamento temporale dei rispettivi turni di lavoro. In tale situazione, il rischio di incapacità di fornire le prestazioni lavorative, dovuto a problemi correlati a uno dei co-obbligati, viene assunto dall’altro impegnato. Il pacchetto economico e normativo relativo a ciascun lavoratore viene ammodernato in base al lavoro effettivamente svolto da ogni individuo.
Rigidità sulle Sostituzioni da Terze Parti
Sostituzioni da persone esterne, nel caso di incapacità temporanea o definitiva di uno o entrambi i lavoratori in condivisione di obbligazioni, non sono permesse.
Effetto delle Dimissioni o Licenziamento sul Contratto di Lavoro.
A meno che le parti non si accordino diversamente, le dimissioni o il licenziamento di uno dei lavoratori co-obbligati provoca la cessazione dell’intero impegno contrattuale. Questa clausola non è applicabile se, su richiesta del datore di lavoro o proposta del collega lavoratore, quest’ultimo concede di rispettare l’obbligazione lavorativa, in tutto o in parte. In tale circostanza, il contratto di lavoro ripartito prende la forma di un normale contratto di lavoro subordinato, come sancito dall’articolo 2094 del Codice Civile. Lo stesso diritto viene concesso al lavoratore di suggerire un individuo che potrebbe assumere le sue responsabilità, previa approvazione del datore di lavoro.
La Conclusione del Contratto di Lavoro
Il contratto di lavoro può giungere a compimento in congiunzione con un accordo lavorativo. In assenza di tale accordo, il contratto di lavoro sarà considerato nullo e privo di validità.
Classificazione dei Lavoratori
I lavoratori domestici sono divisi in quattro categorie, ciascuna categoria ha due possibili stipendi, il più alto dei quali è noto come “Super”.
Livello A
Il livello A comprende i lavoratori domestici che svolgono abilmente i loro doveri specificati, con un rigido controllo dal datore di lavoro. Questi doveri possono includere:
Addetto pulizie: Compiti di pulizia in casa;
Operatore della lavanderia: Compiti specifici legati alla lavanderia;
Assistente di cucina: Assistenza al cuoco nella preparazione dei pasti;
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Manutentore stalli: Pulizia e cura generale dei cavalli;
Custode di animali domestici: Assistenza agli animali di casa;
Addetto verde: Pulizia e irrigazione delle aree verdi;
Operaio generico: Svolge esclusivamente mansioni di forza lavoro, sia per pulizie ampie che per interventi di piccola manutenzione.
Livello A Super
Addetto compagnia: Accompagnamento esclusivo di adulti autonomi, senza svolgere altre attività lavorative.
Livello B
Il livello B include i lavoratori domestici che eseguono i loro doveri in modo esperto, sebbene a un livello esecutivo. Questi doveri possono includere:
Assistente familiare polivalente: Svolgimento di una vasta gamma di compiti associati alla vita quotidiana della famiglia, inclusi la pulizia e l’organizzazione della casa, l’assistenza in cucina e in lavanderia, l’assistenza per gli animali domestici e altri lavori connessi al livello di partecipazione.
Ruoli nell’Ambito Domestico
Servizio di Custodia
Il custode di una casa privata è responsabile della sicurezza del domicilio del suo datore di lavoro e delle relative proprietà annesse, assumendo anche il ruolo di custode, qualora viva all’interno della proprietà.
Servizio di Stireria
Il personale addetto alla stireria prende cura di tutte le mansioni legate alla stiratura.
Servizio di Camera e Tavola
Il cameriere fornisce un servizio di servizio in camera e alla messa in tavola.
Cura del Verde
Il giardiniere si occupa della manutenzione e cura delle aree verdi, incluse sovente attività di manutenzione connesse.
Operaio Qualificato
Operaio qualificato è incaricato di lavori manuali, spesso complessi, relative alla manutenzione.
Servizio di Guida
L’autista si occupa della conduzione di mezzi per il trasporto di persone ed effetti personali, provvedendo anche alla manutenzione e pulizia ordinaria del veicolo.
Servizio di Riassetto Camere e Prima Colazione
Il lavoro dell’addetto al riassetto camere e servizio di prima colazione, inoltre si occupa del rifacimento delle camere e la preparazione della prima colazione per gli ospiti del datore di lavoro.
Livello B Super
Profilo:
a) L’assistente familiare si occupa di persone autosufficienti, eseguendo, su richiesta, anche compiti legati alla preparazione dei pasti e alla pulizia dell’ambiente in cui vivono gli assistiti.
b) L’assistente familiare o babysitter si prende cura dei figli, svolgendo anche, se richiesto, lavori legati alle necessità alimentari e alla pulizia dell’ambiente domiciliare.
Livello C
In questo livello rientrano gli assistenti familiari con specifiche competenze basiche, sia teoriche che
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tecniche, per l’esecuzione dei compiti assegnati, operano completamente in modo autonomo e responsabile.
Profilo
a) Il cuoco si occupa della preparazione dei pasti e delle mansioni correlate in cucina, comprendendo anche l’acquisto degli ingredienti.
Livello C Super
Profilo:
a) L’assistente familiare ha il compito di assistere persone non autosufficienti (non formato), facendo fronte, se richieste, alle attività legate alla preparazione dei pasti e alla pulizia della casa in cui vivono gli assistiti.
Grado D
Questo gruppo comprende collaboratori di famiglia che, grazie alla loro formazione e competenza, assumono ruoli specifici che comportano doveri, libertà decisionale e/o la gestione di altri.
Profili:
Gestore Patrimonio Familiare: s’incarica delle responsabilità associate alla gestione delle proprietà della famiglia;
Capo Servizio: gestisce e coordina le necessità legate ai servizi familiari;
Capo Governante: coordina attività come la gestione della camera, lavanderia, guardaroba e attività simili;
Capocuoco: coordina e gestisce le necessità legate alla preparazione del cibo e ai compiti generici della cucina e della dispensa;
Capo Giardiniere: gestisce e coordina le necessità legate alla manutenzione dei giardini;
Istruttore: incombe nella didattica e/o educazione dei membri della famiglia.
Grado D Avanzato
Profili:
Assistente Familiare Specializzato: fornisce assistenza a persone non autosufficienti, incluso se necessario, l’assistenza per il cibo e le attività di pulizia della casa in cui risiedono;
Manager di Casa: gestisce e organizza le necessità legate al funzionamento della casa;
Assistente Educativo Specializzato: in base a piani educativi elaborati da professionisti scelti dal datore di lavoro, pone in atto interventi specifici per facilitare l’inclusione o la reintegrazione sociale di persone con difficoltà dovute a disabilità mentali o disturbi dell’apprendimento o relazionali.
Note aggiuntive
Un impiegato addetto a compiti misti ha diritto a essere classificato nel livello appropriato.
Definizione dell’Autosufficienza
Un individuo è considerato autosufficiente quando possiede la capacità di condurre le principali attività correlate all’igiene personale e alla vita sociale.
Formazione necessaria per l’Assistenza alla Non Autosufficienza
Riguardo l’educazione e la formazione del personale dedicato all’assistenza a persone non autosufficienti, è considerata adeguata solo se il dipendente ha un diploma nel settore specifico del proprio ruolo, ottenuto sia in Italia che all’estero, purché riconosciuto. La formazione deve includere anche dei corsi di durata minima, come stabilito dalle leggi regionali, ma non meno di 500 ore.
Obblighi del lavoratore
Per ottenere l’inquadramento nel livello D Super, è responsabilità del lavoratore informare per
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iscritto il datore di lavoro sul raggiungimento di tale diploma, durante il periodo di lavoro, e fornire una copia dello stesso.
Chiarimenti sul Profilo Professionale
Le parti firmatarie precisano che il profilo c) “Assistente familiare educatore formato” nel livello D Super, non rientra nella categoria professionale dell’educatore professionale, come definito dalla cosiddetta “Legge lori”.
Assistenza Notturna Discontinua
I dipendenti non infermieristici specificatamente ingaggiati per offrire assistenza notturna discontinua a persone autosufficienti (come bambini, anziani, disabili o malati), e di conseguenza riclassificato nel livello B Super, o per fornire assistenza notturna discontinua a individui non autosufficienti, e quindi riclassificati nel livello C Super (se non formati) o nel livello D Super (se formati), riceveranno la retribuzione indicata nella Tabella D, allegata al presente contratto, basata sul loro inquadramento. Questo vale se l’orario dell’assistenza rientra tra le 20:00 e le 08:00.
Sistemazione e Spese di Vitto per il Personale Non Convivente
Per il personale non convivente è prevista la fornitura della colazione e della cena, inclusa una sistemazione adeguata per il pernottamento.
Ore di Riposo per il Personale Convivente
Esiste l’imperativo che per il personale convivente citato in questo articolo sia garantito un periodo di riposo ininterrotto di undici ore ogni giorno.
Rispetto della Fascia Oraria
Sia nota che, al di fuori delle ore specificate nel primo capitolo, l’orario di lavoro stabilito per il pagamento dei contributi, è di otto ore al giorno.
Contratto di Assunzione
Per la legittimità dell’assunzione ai sensi di questo articolo è obbligatorio un contratto sottoscritto da entrambe le parti. Questi accordi devono chiaramente definire l’orario di inizio e di fine dell’assistenza e la sua natura discontinua.
Prestazioni Notturne
Il personale specificamente assunto per assicurare la copertura notturna riceverà lo stipendio come previsto nella Tabella E allegata a questo accordo, a condizione che l’intervallo di presenza notturna sia completamente compreso tra le 21.00 e le 8.00 e che si fornisca all’impiegato un adeguato riposo notturno in un alloggio appropriato.
Assegnazioni Extra
Se al lavoratore vengono assegnate mansioni extra, queste non saranno valutate come straordinario, ma compensati separatamente, sulla base degli stipendi stabiliti per i lavoratori non conviventi,
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come da Tabella C allegata al contratto presente, con eventuali aumenti contrattuali e solo per il tempo effettivamente impiegato.
Orario lavorativo Convenzionale
Ad eccezione dell’orario specificato nel primo capitolo, l’orario di lavoro convenzionale è di cinque ore al giorno, oltre a qualsiasi incarico extra pagato come indicato nel secondo punto.
Assunzione Procedurale
L’assunzione deve essere documentata da un atto dedicato sottoscritto da entrambe le parti.
Inquadramento professionale e periodo di prova
Il personale classificato ai livelli D) e D Super) e il personale. Operante in regime di convivenza.
Fase iniziale di assunzione e Periodo di prova.
1. Indipendentemente dal grado di incarico, si sottopongono a un periodo sperimentale retribuito di 30 giorni di servizio reale. Invece, per gli altri contratti di lavoro, il periodo di prova è di 8 giorni di servizio effettivo.
2. Un impiegato che abbia superato il periodo di prova senza aver ricevuto notifica di terminazione si considera automaticamente confermato. Il servizio erogato durante il periodo di prova viene conteggiato integralmente ai fini dell’esperienza lavorativa.
3. Durante il periodo di prova, il contratto di lavoro può essere dissolto liberamente da ciascuna delle due parti, senza necessità di preavviso, a condizione del pagamento al lavoratore del salario e di eventuali benefici addizionali proporzionali al servizio erogato.
4. Caso in cui il dipendente sia stato reclutato come primo impiego da un’altra Regione, senza aver spostato la propria residenza, e la risoluzione del contratto non avvenga per giusta causa, il datore di lavoro dovrà fornire un preavviso di 3 giorni o, in mancanza di questo, la retribuzione corrispondente.
5. La presenza del periodo di prova deve essere attestata da documento scritto.
Recesso settimanale
1. Il riposo settimanale per i lavoratori che convivono è di36 ore e deve essere utilizzato
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per 24 ore la Domenica. Le restanti 12 ore possono essere utilizzate in qualsiasi altro giorno della settimana, concordato tra le parti. In tale giorno il lavoratore svolgerà la propria attività per un lasso di tempo non superiore alla metà delle ore che compongono l’orario di lavoro giornaliero normale.
2. Qualora fossero richiesti servizi nelle 12 ore di pausa non domenicali, questi saranno pagati con la retribuzione totale aumentata del 40%. A meno che tale riposo non sia usufruito in un altro giorno della stessa settimana diverso da quello concordato ai sensi del precedente punto.
3. Il riposo settimanale per i lavoratori che non convivono è di24 ore e deve essere goduto la Domenica.
4. Il riposo settimanale domenicale non può essere rinunciato.
Politiche del Tempo Lavorativo e Riposo
Nel caso in cui un’apparente necessità non pianificata richieda un impegno lavorativo che non può essere soddisfatto in altro modo, sarà garantito un periodo equivalente di riposo non retribuito durante la giornata successiva. Le ore lavorative aggiuntive saranno ricompensate con un aumento del 60% rispetto alla remunerazione totale effettiva.
Libertà di Culto e Giornata di Riposo
Se un dipendente segue una religione che sancisce un giorno di riposo diverso da quello di domenica, si può giungere a un accordo per sostituire la domenica con tale giorno, a fini contrattuali. In caso di mancanza di tale accordo, si applicheranno le precedenti clausole in modo completo.
Articolo 14 – Durata del Lavoro
La durata usuale dell’orario di lavoro è quella pattuita dalle parti e, salvo il comma 2, non può eccedere:
a) 10 ore al giorno, con interruzioni, per un totale di 54 ore settimanali, per i lavoratori che vivono nell’ambiente lavorativo;
b) 8 ore al giorno, con interruzioni, per un totale di 40 ore settimanali, suddivise in 5 o 6 giorni, per i lavoratori che non vivono nell’ambiente lavorativo.
Condizioni Speciali di Lavoro
I collaboratori che vivono in loco e che sono classificati nei livelli C, B e B Super e gli studenti tra i 16 e i 40 anni che frequentano corsi che portano a una qualifica riconosciuta dallo Stato o da Enti pubblici, possono lavorare anche fino a 30 ore a settimana. La struttura del loro orario di lavoro dovrebbe cadere in una delle seguenti categorie:
a) Organizzato interamente tra le ore 6.00 e le 14.00;
b) Completamente previsto tra le ore 14.00 e le ore 22.00;
c) Settimana di lavoro completamente strutturata, con un limite massimo di 10 ore giornaliere non consecutive, in non più di tre giorni.
Per questi impiegati, indipendentemente dalle ore lavorative effettivamente rispettate fino a un massimo di 30 ore settimanali, la loro retribuzione dovrà corrispondere a quanto specificato nella tabella B allegata al contratto in vigore, mantenendo l’obbligo di pagare
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l’importo indicato.
Compensazione Per Lavoro Straordinario
In circostanze in cui il lavoro prestato supera l’orario di lavoro concordato nel contratto firmato, tale lavoro extra sarà compensato sulla base di un tasso orario globale, purché tali ore siano all’interno del modello di programmazione del tempo adottato. Per le ore lavorative che cadono al di fuori di tale modello, la compensazione sarà basata sul tasso globale orario con aumenti previsti.
Informativa Su Assunzione e Contratto
L’assunzione dovrà essere dimostrata da un documento scritto, redatto e firmato sia dal datore che dal lavoratore, indicante l’orario di lavoro stipulato e il suo posizionamento temporale nel contesto delle modalità orarie delineate. A tali lavoratori sono applicabili in toto tutti i diritti e regolamenti stabiliti dal presente contratto. Con un altro documento, contenente le stesse informazioni e firmato da entrambe le parti, è possibile trasformare l’attuale rapporto di lavoro in quello descritto nei paragrafi precedenti e viceversa.
Diritti di Riposo del Lavoratore
Il lavoratore deve godere di un periodo di riposo di almeno 11 ore consecutive durante la stessa giornata. Se il suo orario di lavoro non è completamente compreso tra le ore 6:00 e le ore 14:00, o tra le ore 14:00 e le ore 22:00, ha il diritto ad un intervallo di riposo non retribuito, usualmente nel pomeriggio, di almeno 2 ore giornaliere di vero relax. Durante tale pausa, il lavoratore può lasciare il luogo di lavoro, a condizione che tale periodo sia dedicato al recupero delle proprie energie psicofisiche.
È permessa una ripresa con accordo e regolamentata delle ore di lavoro mancanti, fino a un massimo di 2 ore giornaliere.
Disposizioni sugli Orari di Lavoro
La collocazione temporale del lavoro è stabilita dal datore di lavoro e avviene entro la durata.
Per quanto riguarda il personale a domicilio, che svolge le proprie mansioni in modo continuo, come da primo comma, è stabilita una regolamentazione specifica. Nel caso del personale che fornisce un servizio parziale o che non convive, l’arrangiamento viene stabilito attraverso una negoziazione bilaterale.
Definizione e Compensazione del Lavoro Notturno
Tranne quanto specificato negli articoli 10 e 11, il periodo stabilito come orario notturno di lavoro comprende le ore comprese tra le 22:00 e le 6:00. Il pagamento per queste ore, se
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lavorate normalmente, avviene con un aggiunta del 20% sul salario effettivo per ora. Se il lavoro notturno va oltre l’orario di lavoro usuale, viene considerato come lavoro straordinario.
Il tempo dedicato alle cure personali e ai propri affari che non rientrano tra i doveri di servizio, deve essere fissato al di fuori del tempo di lavoro del dipendente.
Un lavoratore che è tenuto a rispettare un orario di lavoro giornaliero di almeno 6 ore o superiore e che ha stipulato un accordo per la sua presenza continuativa sul posto di lavoro, ha diritto alla fornitura di un pasto. Al contrario, in assenza di tale provvedimento, viene assegnata un’indennità equivalente al costo standard del pasto. Il tempo speso per consumare il pasto, in quanto non lavorativo, viene concordato tra le parti e non retribuito.
Assunzione di lavoratori supplementari
Un datore di lavoro che impiega uno o più assistenti a tempo pieno per disabili categorizzati nei livelli CS o DS, può assumere un numero supplementare di lavoratori, che vivano con il paziente o meno, incasellati nei medesimi livelli, con un impegno lavorativo limitato solo alle ore e giorni di riposo, quotidiani e settimanali, degli assistenti regolari. Questi incarichi sono retribuiti secondo la tavola “G” e “F”, relative alle indennità per vitto e alloggio previste dall’articolo 36, se dovute.
Un lavoratore può essere chiamato a lavorare oltre l’orario stabilito, sia di giorno che di notte, tranne in caso di ragioni valide che lo impediscono. In ogni situazione, il lavoro straordinario non deve compromettere il diritto a un prolungato periodo di riposo giornaliero.
Se la durata lavorativa supera il limite giornaliero o settimanale stabilito, questo avviene solo se è previsto un accordo a priori per la revisione di ore non svolte.
Indennità per le Ore Straordinarie
Le ore aggiuntive sono rimborsate con un utile incrementato al tasso orario complessivo:
Incremento del 25%, se effettuato tra le 6:00 e le 22:00;
Incremento del 50% se effettuate tra le 22:00 e le 6:00;
Incremento del 60% se svolto in una delle festività esplicitate nell’articolo 16 o di domenica. Se la religione praticata contempla un giorno sacro diverso dalla domenica, la stessa regola è applicabile.
Lavoro svolto dai lavoratori non conviventi che va oltre le 40 ore e fino a 44 ore a settimana, se eseguite tra le 6.00 e le 22.00, viene retribuito con un incremento del 10% sul salario orario totale.
Preavviso per le Ore Straordinarie
Qualsiasi lavoro straordinario deve essere notificato con almeno un giorno di anticipo, a meno di situazioni di emergenza o di circostanze impreviste.
In circostanze di emergenza, le attività svolte durante le ore di riposo notturno e diurno vengono
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considerate come lavoro normale e risultano solo nell’estensione del periodo di riposo. Tali interventi devono essere assolutamente sporadici e imprevedibili.
Festività Nazionali e Ferie
Le festività considerate tali comprendono seguenti giorni conosciuti dalla legge vigente:
1° gennaio
6 gennaio
Lunedì di Pasqua
25 aprile
1° maggio
2 giugno
15 agosto
1° novembre
8 dicembre
25 dicembre
26 dicembre
Festa del patrono
Il giorno di riposo totale verrà rispettato in queste giornate, con il dovere di pagare la retribuzione abituale.
Modalità di Pagamento per le Festività
Per il lavoro su base oraria, le festività menzionate in precedenza saranno pagate sulla base della paga normale oraria associata a 1/6 dell’orario settimanale. Le festività da retribuire sono tutte.
Nel periodo considerato, siano previste o no attività lavorative, tutte le giornate cadenti vengono prese in esame. Qualora si svolga un lavoro, oltre al normale stipendio giornaliero, si applicherà un incremento retributivo del 60% sul totale delle ore lavorate. Quando una festività durante la settimana coincide con la domenica, l’impiegato può scegliere di riportare il riposo in un altro giorno oppure ricevere un pagamento che corrisponde ad 1/26 del totale mensile effettivo.
Le giornate che, in base alla legge 5.3.1977, n. 54, hanno smesso di essere riconosciute come festive, sono state stipulate con il diritto del lavoratore di fruire dell’intera giornata durante le festività menzionate nel primo paragrafo.
Politica delle Ferie
Indipendentemente dall’orario di lavoro, per ogni anno di servizio presso lo stesso datore, l’impiegato ha diritto a un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi. I lavoratori con retribuzione mensile riceveranno l’intero stipendio, senza alcun taglio: chi viene pagato sulla base delle ore lavorate riceverà un pagamento proporzionato ad 1/6 dell’orario settimanale per ogni giorno di ferie goduto.
Il datore di lavoro deve concordare il periodo di ferie, tenendo conto delle sue esigenze e di quelle del lavoratore, tra giugno e settembre, a meno che non si trovi un accordo differente tra le parti. Il diritto alle ferie è imprescindibile: secondo l’articolo 10 del D.Lgs. 8.4.2003, n. 66, una durata minima di 4 settimane per ogni anno di servizio non può essere rimpiazzata da un indennizzo, salvo quanto previsto al comma 8.
Normalmente, le ferie devono essere un periodo continuativo. Potranno essere divise in due periodi all’anno, se concordate tra le parti. L’usufrutto delle ferie, eccetto quanto previsto dal comma 8, deve avvenire per almeno due giorni consecutivi.
Termini relativi alle ferie annuali
Le ferie annuali devono essere utilizzate entro l’anno di accumulo e, per un minimo supplementare di due settimane, nel corso dei 18 mesi successivi a tale anno.
In fase di assunzione, l’impiegato riceve un stipendio giornaliero equivalente a 1/26 dell’intera retribuzione mensile per ogni giorno di vacanza.
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Se il lavoratore fruisce di vitto e alloggio, durante la sua assenza per vacanze, se non se ne avvantaggia in quel periodo, ha diritto a un indennizzo stipulato contrattualmente.
Un impiegato di nazionalità estera che richiede un periodo di vacanza più lungo per un ritorno temporaneo al suo paese, può cumulare le ferie per un massimo di due anni, previo accordo con l’impiego e in deroga a quanto indicato al punto 4.
Nel caso di licenziamento o dimissioni, o nella situazione in cui l’impiegato non abbia completato un anno di servizio prima dell’inizio del periodo di ferie, avrà diritto a una proporzione delle ferie basata sui mesi di servizio effettivamente resi.
Restrizioni sull’uso delle ferie
Le ferie non possono essere fruite durante i periodi di preavviso e licenziamento, né in caso di malattia o infortunio.
La fruizione delle ferie non interrompe l’accumulazione dei diritti contrattuali.
Un possibile problema di salute che porta al ricovero ospedaliero, documentato adeguatamente, interrompe il periodo di vacanza per l’intera durata del problema di salute.
I lavoratori hanno diritto a 26 giorni lavorativi di ferie all’anno, sempre considerando la settimana lavorativa da lunedì a sabato per il calcolo delle ferie, indipendentemente dalla disposizione dell’orario di lavoro settimanale.
Condizioni di lavoro e retribuzioni
In circostanze ordinarie di lavoro, i datori di lavoro saranno tenuti a offrire un pacchetto salariale comprensivo ai dipendenti. Nel caso in cui il dipendente goda di alloggio e pasti forniti, la retribuzione assumerà la forma di un pagamento sostitutivo standard, a condizione che non ne tragga vantaggio durante tale periodo.
In caso di serie cause documentate, un dipendente può richiedere un intervallo di sospensione non feriale, privo di alcuna accumulazione di pagamento, che può durare fino a 12 mesi. L’approvazione di tale richiesta è a discrezione del datore di lavoro.
I lavoratori possono usufruire di permessi pagati per eseguire visite mediche comprovate, compiti legati al rinnovo del permesso di soggiorno e procedure di ricongiungimento familiare, se questi coincidono, anche in modo parziale, con le ore lavorative.
Il numero di permessi concessi è stabilito come segue:
Lavoratori coabitanti: 16 ore all’anno, ridotte a 12 per i lavoratori menzionati nell’articolo 14, comma 2;
Lavoratori non coabitanti con un orario di lavoro non inferiore a 30 ore a settimana: 12 ore all’anno.
Per i lavoratori non coabitanti con meno di 30 ore settimanali lavorative, le 12 ore verranno regolate in base all’orario di lavoro svolto.
Permessi non retribuiti
I lavoratori hanno anche la possibilità di usufruire di permessi non retribuiti con un accordo reciproco tra le parti.
Permessi a fronte di problemi familiari
In caso di evento sfortunato e dimostrabile che riguarda familiari conviventi o parenti al 20° grado, il lavoratore ha diritto a 3 giorni di permesso retribuiti.
Permesso di paternità
Un dipendente maschio può ottenere permessi pagati e facoltativi alla nascita del figlio, conformemente alla legge attuale.
Permessi di breve durata
Per motivi giustificati, possono essere concessi dei permessi brevi non retribuiti ad un lavoratore su richiesta.
Indennità sostitutiva per permessi non retribuiti
Non è dovuta alcuna indennità sostitutiva per vitto e alloggio nel caso di permesso non remunerato.
Articolo 20: Permessi per l’aggiornamento professionale
Disponibilità e utilizzo delle ore retribuite per la formazione professionale:
Ad ogni dipendente o assistente familiare con un contratto illimitato e almeno sei mesi prestati presso il proprio datore di lavoro, si garantisce un accumulo annuale di 40 ore pagate per la partecipazione a corsi di formazione professionale specifica.
Estensione delle ore di permesso per corsi riconosciuti da Ebincolf
Se i criteri summenzionati sono rispettati, la partecipazione a corsi formativi finanziati o approvati dall’ente bilaterale Ebincolf, menzionato nell’articolo 48, porta a un aumento del totale annuale delle ore retribuite a 64.
Uso dei permessi per attività formative regolamentari
L’ammontare annuale di ore retribuite menzionato in precedenza può essere impiegato anche per corsi formativi obbligatori stabiliti dal regolamento, necessari per il rinnovo dei permessi di soggiorno. I datori di lavoro supporteranno i dipendenti nella partecipazione a queste attività formative specializzate, organizzate da enti pubblici o enti bilaterali, anche nell’ottica del rinnovo dei permessi di soggiorno. Un documento ufficiale dovrà supportare l’uso di queste ore di permesso, indicando anche gli orari delle lezioni.
Regolamento sull’accumulamento dei permessi:
È esplicitamente vietato l’accumulo di questi permessi oltre l’anno di competenza.
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Secondo l’articolo 24 del Decreto Legislativo 80/2015 e le sue modifiche successive, una lavoratrice che è parte di un processo di salvaguardia contro la violenza di genere, secondo la certificazione dei servizi sociali del Comune di residenza o di centri specializzati, ha diritto a un’astensione dal lavoro per un massimo di tre mesi.
Comunicazione e preavviso al datore di lavoro
Per esercitare questo diritto, la lavoratrice deve informare il datore di lavoro con almeno sette giorni di preavviso, salvo in casi di impossibilità oggettiva, condividendo i dettagli dell’inizio del periodo di assenza.
In seguito alla conclusione del periodo di riposo, è necessario fornire una documentazione che confermi l’inclusione nei programmi menzionati nel paragrafo precedente.
Il periodo di pausa viene considerato nel calcolo dell’anzianità di servizio, a tutti gli effetti inclusi come l’accumulo di ferie, l’accrescimento del tredicesimo stipendio e del Trattamento di Fine Rapporto (TFR).
A parte quanto stabilito nel paragrafo 3, durante il periodo di riposo una lavoratrice ha il diritto di ricevere un compenso pari all’ultimo stipendio. Questo periodo è incluso nella contribuzione figurativa. L’indennità è pagata direttamente dall’INPS, a seguito di una richiesta fatta all’istituto da parte del beneficiario, seguendo le procedure stabilite per il pagamento dei benefici economici per la maternità.
Modalità di fruizione del congedo
Il periodo di riposo può essere utilizzato su base oraria o giornaliera nell’arco di tre anni in base a un accordo tra le parti. Se non c’è un accordo, la lavoratrice può scegliere tra l’uso giornaliero e quello orario, a condizione che l’uso orario non superi la metà dell’orario medio giornaliero del periodo di pagamento mensile immediatamente precedente a quello in cui inizia il congedo.
Assenze – Obbligo di comunicazione
1. Le assenze dei dipendenti devono essere sempre adeguatamente giustificate al datore di lavoro. L’articolo 27 si applica alle assenze dovute a malattia, mentre l’articolo 29 si riferisce a quelle causate da infortuni o malattie professionali.
Conseguenze delle assenze ingiustificate
2. Le assenze non giustificate entro cinque giorni, a meno che non ci siano motivi di forza maggiore, possono essere considerate una giusta causa per il licenziamento. A tal fine, la relativa lettera di contestazione e quella di eventuale successivo licenziamento saranno inviate all’indirizzo indicato nella lettera di assunzione, come stabilito dall’articolo 6, comma e) del presente contratto.
Articolo 23 – Diritto all’istruzione
Tenendo conto dell’importanza della gestione della vita familiare, il datore di lavoro promuoverà la partecipazione del dipendente a programmi di formazione e istruzione.
Formato: Verifica dell’Istruzione e Dettagli sul Lavoro
Per il raggiungimento dell’obiettivo accademico o della qualifica professionale specifica, sarà necessario produrre mensilmente al proprio datore di lavoro un certificato di frequenza. Le ore di lavoro che non sono state eseguite per tali ragioni non saranno remunerate, ma possono essere fatte in orario standard; le ore dedicate agli esami annuali, all’interno dell’orario di lavoro giornaliero, saranno pagate entro i limiti di quelle necessarie per gli esami stessi.
Matrimonio: Diritto al Congedo
Nell’eventualità di un matrimonio, l’impiegato ha diritto a un periodo di riposo retribuito di 15 giorni. Chi beneficia di vitto e alloggio ha diritto, per la durata del congedo, ad una remunerazione compensativa nel caso in cui non usufruisca di questi benefici durante tale periodo. Il pagamento del congedo verrà effettuato una volta fornita la documentazione che conferma il matrimonio. L’impiegato ha la possibilità di usufruire del congedo nuziale anche in un momento diverso dalla data del matrimonio, purché entro l’anno dalla data stessa e a condizione che il matrimonio venga contratto durante lo stesso periodo di impiego. L’incapacità di usufruire del congedo dovuto ad una dimissione dal lavoro non porterà a nessun diritto ad un’indennità sostitutiva.
Protezione delle lavoratrici Madri
Le disposizioni legali sulla protezione delle lavoratrici madri vengono applicate, con le restrizioni indicate nelle successive clausole. Le donne non possono essere impiegate durante i 2 mesi prima della data prevista del parto, salvo eventuali modifiche previste dalla legge; per il periodo che eventualmente intercorre tra tale data e quella effettiva del parto; e durante i 3 mesi post-parto, a meno che non siano autorizzate delle proroghe. Tali periodi devono essere inclusi nell’anzianità di servizio per tutti gli scopi, compresi quelli relativi al bonus di Natale e alle ferie.
Diritti legati alla Maternità e Licenziamento
Durante il periodo di assenza per maternità, una dipendente non può essere soggetta a licenziamento, se non per motivazioni serie e legittime. Ogni rinuncia presentata dalla stessa durante questo lasso di tempo risulta inefficace e non produce risultati, a meno che non venga formata per iscritto o non sia pervenuta ai fini dell’articolo 2113, comma 4, del Codice civile. Assenze non giustificate entro un periodo di cinque giorni, a meno che non ci siano circostanze di forza maggiore, possono essere motivo legittimo per il licenziamento della lavoratrice.
In caso di recesso volontario da parte della lavoratrice durante il periodo di divieto di licenziamento, come previsto dal comma 3, lei non è obbligata a dare preavviso.
Sono applicabili le leggi riguardanti la protezione del padre, adozioni ed affidamenti preadozione, con le limitazioni specificate.
Insieme a Iniziative Pubbliche
Le parti sociali che hanno sottoscritto il presente Ceni inizieranno una serie di misure volte ad ampliare i diritti delle dipendenti madri, coinvolgendo entità, organi istituzionali, tenendo in considerazione le specifiche circostanze delle famiglie che impiegano lavoratori domestici.
Non è consentito assumere individui al di sotto dei 16 anni.
L’assunzione di adolescenti che hanno terminato l’obbligo scolastico in conformità con la legge del 17 ottobre 1967, n. 977, così come modificata dal dlgs del 4 agosto 1999, n. 345, è permessa, a patto che sia in linea con le necessità specifiche di protezione della salute e non implichi la violazione dell’obbligo scolastico.
È proibito assegnare i minori al lavoro notturno, eccetto in situazioni di inevitabile necessità.
Sono inoltre le disposizioni dell’articolo 4 della legge del 2 aprile 1958, n. 339, secondo il quale il datore di lavoro, che intenda assumere e avere un lavoratore minorenne a vivere con la propria famiglia, deve ottenere una dichiarazione scritta di consenso, con firma autenticata dal sindaco del comune di residenza del lavoratore, da parte di chi ha la potestà.
Responsabilità dell’Employer per il Beneficio Minorile
Il datore di lavoro ha l’obbligo di fornire tutela specifica al giovane lavoratore, promuovendo e proteggendo il suo benessere fisico, morale e professionale. Prima di procedere con l’eventuale termine del rapporto di lavoro, i genitori del minore verranno adeguatamente informati.
Politiche legate alla Malattia
1. Comunicazione dell’indisposizione
Se il dipendente cade malato, è necessario che il suo datore di lavoro sia informato senza ritardi, a meno che non esistano serie ragioni o impedimenti insuperabili, prima dell’orario di inizio del lavoro come stabilito nel contratto.
2. Fornitura del Certificato Medico
Successivamente, il dipendente è tenuto a far recapitare al datore di lavoro il competente certificato medico, ottenuto entro il giorno seguente dall’insorgere della malattia. Questo documento, che deve indicare il periodo presunto di incapacità lavorativa, va inviato o consegnato, utilizzando una raccomandata, al datore di lavoro entro due giorni dal suo ottenimento.
3. Eccezione per i Lavoratori Conviventi
Per i lavoratori che condividono la stessa abitazione non è obbligatorio inviare il certificato medico, a meno che non venga specificatamente richiesto dal datore di lavoro. Il dovere di invio del certificato persiste per i conviventi se la malattia si manifesta durante le ferie o in periodi in cui i lavoratori non risiedono presso la residenza del datore di lavoro.
4. Mantenimento del Posto di Lavoro in caso di Malattia
In presenza di una malattia, il lavoratore, convivente o meno, ha il diritto di conservazione del posto per i periodi seguenti:
– fino a 6 mesi di anzianità, superato il periodo di prova, 10 giorni;
– da più di 6 mesi a 2 anni di anzianità, 45 giorni;
– oltre i 2 anni di anzianità, 180 giorni.
5. Calcolo dei Tempi di Conservazione del Posto
I periodi legati al mantenimento del posto di lavoro si contabilizzano nell’anno solare, che si considera come l’arco di 365 giorni a partire dall’evento.
6. Aumento dei Tempi in caso di Malattia Oncologica
I periodi citati al punto 4 verranno incrementati del 50% nel caso di malattie oncologiche, come documentato dall’ente sanitario competente.
7. Retribuzione durante il Periodo di Malattia
Durante i periodi menzionati nei punti 4 e 6, in caso di malattia, il lavoratore godrà di un massimo totale di 8, 10, 15 giorni di pagamento nell’anno, a seconda dell’anzianità.
Comprensione delle disposizioni di retribuzione
Per quanto riguarda le disposizioni specificate nelle lettere a), b) e c) del comma 4, si applicano nel modo seguente:
Per i primi 30 giorni consecutivi, si riceve il 50% del salario totale effettivo;
Dal quarto giorno in avanti, si ha diritto al 100% del salario totale effettivo.
Condizioni favorevoli esistenti localmente
Le circostanze locali che offrono termini più vantaggiosi e pertinenti alla legislazione dei lavoratori coabitanti rimangono inalterate.
Persona usufruente vitto e alloggio
Per i membri del personale che normalmente fruiscono di vitto e alloggio, l’integrazione della quota convenzionale per questi servizi è dovuta solo se il lavoratore malato non è in cura presso un ospedale o alla residenza del datore di lavoro.
Impatto della malattia durante il periodo di prova o preavviso
La presenza di una malattia durante il periodo di prova o di preavviso provoca la sospensione dei termini degli stessi.
Diritto a un ambiente di lavoro sicuro
Ogni lavoratore è titolato a un posto di lavoro sicuro e sano, sulla base di quanto stabilisce la legislazione attuale, in particolare per i luoghi di lavoro domestici. In questa prospettiva, il datore di lavoro è incaricato di garantire un interruttore differenziale adeguato, noto come salvavita, sull’impianto elettrico.
Responsabilità del datore di lavoro nell’informare i lavoratori
Spetta al datore di lavoro informare il lavoratore riguardo ai possibili rischi presenti sul posto di lavoro, compresi quelli associati all’utilizzo di attrezzature, incluso l’equipaggiamento telematico e robotico, e all’esposizione a determinati agenti chimici, fisici e biologici.
Tale informazione sarà fornita al momento della designazione del compito o in caso di successive modifiche, attraverso la consegna di un documento appropriato redatto dall’Ente bilaterale di settore – Ebincolf.
I datori di lavoro possono scegliere di installare apparecchiature audiovisive all’interno della casa. Tuttavia, l’esistenza o l’installazione di tali dispositivi devono essere comunicate preventivamente per iscritto al lavoratore. È inoltre proibito installare tali dispositivi nell’alloggio designato per il lavoratore secondo l’articolo 36, comma 2, e nei servizi igienici.
Protezione dei Dati Personali
Nel rispetto delle normative attualmente in vigore, ci adoperiamo nella tutela e nel corretto trattamento dei dati personali.
Dichiarazione Comune
Le Parti Sociali sottoscrittrici del presente Ceni condividono l’obiettivo di preservare l’integrità dei diritti umani. Riconosciamo che la molestia e la violenza, incluse quelle di tipo sessuale, nel contesto del lavoro domestico costituiscono un attacco ai diritti umani e un abuso. Pertanto, ci impegniamo a favorire iniziative, compreso il ricorso agli organi bilaterali, per prevenire e combattere tali comportamenti deprecabili e incompatibili con il dovuto rispetto per l’individuo, sia che siano diretti verso il lavoratore o il datore di lavoro e i suoi familiari, come stabilito dalla Convenzione Oil n. 190 del 2019 e dalla Raccomandazione Oil n. 206 del 2019.
Articolo 29: Infortuni sul Lavoro e Malattie Professionali
1. Conservazione del posto di lavoro in caso di incidente sul lavoro o malattia professionale
Nel caso in cui un lavoratore, sia esso coabitante o non, subisca un infortunio sul lavoro o contragga una malattia professionale, ha diritto a mantenere il posto di lavoro per i periodi indicati:
a) Per un’anzianità lavorativa fino a sei mesi, oltre il periodo di prova, 10 giorni di calendario;
b) Per un’anzianità lavorativa compresa tra sei mesi e due anni, 45 giorni di calendario;
c) Per un’anzianità lavorativa superiore ai due anni, 180 giorni di calendario.
2. Calcolo dei periodi di conservazione del posto di lavoro
I tempi relativi alla conservazione del posto di lavoro vengono calcolati nell’arco dell’anno solare, ovvero 365 giorni dall’evento.
3. Prestazioni previste
Al lavoratore vittima di un infortunio sul lavoro o afflitto da una malattia professionale, si applicano i benefici delineati dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e le sue successive modifiche e integrazioni.
4. Dichiarare infortuni o malattie professionali all’Inail
Le prestazioni sono fornite dall’Inail. Il datore di lavoro è tenuto a segnalare tutti gli incidenti o le malattie professionali nei termini seguenti:
entro 24 ore e per via telegrafica per gli infortuni fatali o presumibilmente tali;
entro due giorni dal ricevimento del certificato di incidente o malattia professionale corrispondente, per eventi la cui guarigione non è prevista entro tre giorni;
entro due giorni dal ricevimento del certificato di prosecuzione corrispondente, per eventi in corso.
Processo di Denuncia
Allorché una malattia prevedibile non sia risolta entro un lasso di tre giorni, l’agenzia INAIL necessita di un modulo compilato, completato con certificato medico. Ulteriore comunicazione dovrebbe essere inviata alla forza pubblica, come richiesto dalla legge, entro lo stesso intervallo di tempo.
È obbligatorio per il datore di lavoro pagare il salario totale ai lavoratori assenti a causa di infortunio o malattia lavorativa nei primi tre giorni. Aggiunta ad essa, viene corrisposta una quota supplementare di vitto e alloggio, riservata ai lavoratori che ne usufruiscono regolarmente, solo nel caso in cui l’impiegato non sia ricoverato in ospedale o nella residenza del datore di lavoro.
L’insorgere di un infortunio o di un malattia lavorativa durante il periodo di prova o preavviso hanno come effetto la pausa dell’avvio di tali periodi.
Articolo 30 – Diritti Previdenziali
Un lavoratore ha lo strapotere di essere sottoposto alle coperture assicurative e previdenziali stabilite dalla legge, sia che il rapporto lavorativo sia in condizione di convivenza sia di non convivenza. Quando un lavoratore ha molteplici rapporti lavorativi, ogni datore dovrebbe applicare le forme assicurative e previdenziali. È da considerarsi nullo qualsiasi accordo contraddittorio.
Articolo 31 – Disposizioni Militari
Per questa materia, si rimanda alla vigente legislazione sulla stessa.
Articolo 32 – Traslochi
In un’eventualità di spostamento municipale, il datore di lavoro deve dare un preavviso scritto ai lavoratori almeno 15 giorni prima. Durante i primi 15 giorni nella nuova locazione di lavoro, l’impiegato che è stato trasferito dovrebbe ricevere uno stipendio giornaliero che è il 20% del salario totale abituale.
Il lavoratore trasferito avrà inoltre diritto al rimborso delle spese di viaggio e di spostamento dei beni personali, a meno che il datore non ne abbia già provveduto. I lavoratori che rifiutano lo spostamento potrebbero essere eleggibili per un’indennità in sostituzione del preavviso.
Articolo 33 – Regolamento Esecutivo delle Trasferte
Ipoteticamente richiesta dallo stesso datore di lavoro, la persona che lavora insieme a lui, secondo quanto stabilito nell’articolo 14, comma 1, ha l’obbligo di andare in viaggio d’affari, oppure di accompagnare il datore di lavoro o l’individuo a cui è stato assegnato, in traslochi temporanei in altre città e/o residenze sussidiarie. In tali posti, il lavoratore usufruirà delle pause settimanali.
Le spese del viaggio sostenute direttamente dal lavoratore verranno rimborsate in circostanze di trasferte, come menzionato nel punto precedente. In aggiunta, sarà erogata al lavoratore una spesa giornaliera, uguale al 20% dell’onorario minimo giornaliero come indicato nella tabella A, per tutti i giorni in cui sia stato in trasferta o si sia spostato in soggiorni provvisori, a meno che tale compito non fosse già stato convenuto contrattualmente nella lettera di impiego.
Articolo 34 – Retribuzione e Struttura del Flusso di Paga
Con la procedura periodica di pagamento, il datore di lavoro ha l’obbligo di redigere un foglio di paga in doppia copia: una per il lavoratore, con la firma del datore di lavoro, e una per il datore di lavoro, con la firma del lavoratore.
Il compenso del lavoratore si articola nei seguenti elementi:
Pagamento minimo contrattuale secondo l’articolo 35, che per i livelli D e D Super include un assegno specifico chiamato indennità di funzione;
Possibili incrementi di anzianità in base all’articolo 37;
Possibile risarcimento in sostituzione di vitto e alloggio;
Eventuale superminimo.
Fino al compimento del sesto anno del bambino assistito, l’assistente familiare profilato sotto B Super, lettera b (baby sitter), avrà il privilegio oltre l’indennità minimale stabilita all’articolo 35, di ricevere anche l’indennità indicata alla Tabella H successiva. Tale indennità viene assorbita da qualsiasi pagamento superiore individuale favorevole.
Bonus per assistenza multi personale
Un impiegato assegnato al livello C Super) o D Super) designato per assistere più di un individuo con autonomia limitata ha diritto a un extra mensile come indicato nella Tabella I). Questo esborso extra può essere incorporato nei sovra-minimi personali, se il lavoratore ne beneficia.
Specifiche sullo stipendio
Sul cedolino deve apparire chiaramente se l’eventuale compenso iniziale indicato alla lettera d) del paragrafo 2 sia una condizione personale di beneficio non assimilabile. Devono essere inoltre riportati, insieme alle richieste del paragrafo 2, gli importi per le ore supplementari effettuate, per i giorni festivi, e per i contributi previdenziali.
Certificato di pagamento annuale
L’employer è tenuto a fornire un certificato che illustri l’importo totale delle somme pagate nell’anno. Questo attestato deve essere fornito almeno 30 giorni prima della scadenza dei termini per la presentazione della dichiarazione dei proventi, oppure in caso di terminazione del contratto di lavoro.
Beneficio per titolari di certificazione
Il lavoratore classificato nei livelli B), B Super), C Super) e D Super) in possesso della certificazione di qualità secondo la norma Uni 11766:2019 attualmente valida, ha diritto all’indennità mensile. Questo importo extra può essere incorporato in eventuali benefici retributivi di particolare favore che l’impiegato possa percepire.
Per i dipendenti che vivono insieme e sono classificati nel profilo D Super).
Nota sul certificato di qualità
Alla scadenza della certificazione di qualità secondo la norma tecnica Uni 11766:2019, l’indennità non sarà più imposta. Per mantenere il diritto a tale bonus, l’impiegato è tenuto a fornire una copia del certificato qualitativo al datore di lavoro, anche se lo ottiene durante la durata del contratto di lavoro.
Questa indennità sarà doverosa a partire da 12 mesi dalla data di avvio del contratto in corso.
Articolo 35
Stipendio minimo garantito
Il salario minimo del lavoratore è concordato nelle Tabelle A, B, C, D, E, G, H, I e L annessi a questo Contratto e viene rivisto ogni anno in base alle disposizioni.
Provvedimenti per vitto e alloggio
È obbligo del datore di lavoro garantire al dipendente una dieta adeguata e nutritiva. Inoltre, l’ambiente operativo non deve mettere a rischio né il benessere fisico né quello morale del lavoratore.
Il datore di lavoro è tenuto, anche, a provvedere all’impiegato un alloggio che rispetti la sua dignità e privacy, nel caso in cui vivessero insieme.
I costi convenzionali per vitto e alloggio sono registrati nella Tabella F annessa a questo Contratto e vengono rivalutati ogni anno.
Promozioni per anzianità
Con effetto dal 22.5.1972, il lavoratore ha diritto, per ogni biennio di impiego dallo stesso datore di lavoro, ad una incremento del 4% del minimo salariale contrattuale.
A partire dall’1.8.1992, gli incrementi non sono assorbibili dall’eventuale superminimo.
Il limite massimo degli incrementi è definito in 7.
Nota: Il primo incremento per anzianità si verifica nel mese successivo al completamento di ogni biennio di servizio.
Variazione annuale dei minimi salariali e dei costi convenzionali per vitto e alloggio
Gli stipendi minimi contrattuali e i costi convenzionali per vitto e alloggio, secondo quanto stabilito da questo Contratto, sono alterati annualmente dalla Commissione Nazionale per l’aggiornamento salariale di cui all’articolo 45, rispetto alle fluttuazioni nel costo della vita per le famiglie di impiegati ed operai come osservato dall’Istat al 30 novembre di ogni anno.
La Commissione sarà quindi convocata dal ministero del Lavoro e Previdenza sociale, non più tardi del 20 dicembre di ogni anno, in prima chiamata, e, nelle eventuali chiamate successive, ogni 15 giorni. Dopo la terza convocazione, nel caso in cui non sia raggiunto un accordo o in assenza delle parti, è delegato dal ministero del Lavoro e Previdenza sociale dalle Organizzazioni ed Associazioni.
La decisione riguardo l’aggiustamento periodico del salario minimo, come delineato nel primo punto, è alla pari dell’80% per l’incremento dell’indice del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, come documentato dall’ISTAT. Questo si applica specificatamente per le retribuzioni minimali contrattate e completamente (100%) per i valori contrattuali di vitto e alloggio.
I salari minimi contrattuali e i valori fissati per vitto e alloggio, come definito nei punti sopra, sono effettivi dal primo di gennaio di ogni anno, tranne dove diversamente determinato dalle parti relative.
Il Bonus della Tredicesima Mensilità
Al tempo del Natale e in ogni caso entro il mese di dicembre, il lavoratore ha diritto a un salario aggiuntivo uguale alla retribuzione totale, insieme all’indennità sostitutiva di vitto e alloggio, come descritto nelle note aggiunte alla fine di questo contratto.
Per coloro che non raggiungono un anno di servizio, viene erogato un dodicesimo di tale bonus per ciascun mese del periodo di lavoro.
Il diritto alla tredicesima mensilità persiste anche durante i periodi di assenza dovuti a malattie, infortuni sul lavoro, malattie professionali e maternità, fino a quando viene mantenuta la posizione lavorativa e per la porzione non pagata dagli enti competenti.
Risoluzione del Contratto di Lavoro e Preavviso
Il contratto di lavoro può essere interrotto da qualsiasi parte rispettando i termini di preavviso seguenti:
Per contratti di non meno di 25 ore a settimana:
Fino a 5 anni di servizio dallo stesso datore di lavoro: 15 giorni di calendario;
Oltre i 5 anni di servizio dallo stesso datore di lavoro: 30 giorni di calendario.
Questi termini saranno ridotti del 50% nel caso di un’uscita volontaria dal lavoratore.
Per contratti di meno di 25 ore a settimana:
Fino a 2 anni di servizio dallo stesso datore di lavoro: 8 giorni di calendario;
Oltre i 2 anni di servizio dallo stesso datore di lavoro: 15 giorni di calendario.
Protocolli di licenziamento da parte del datore di lavoro
Fase preliminare: Generalmente, una notifica di 15 giorni è prevista dal datore di lavoro.
In caso di provvedimento di licenziamento avviato prima del trentunesimo giorno successivo alla fine della maternità, i termini di preavviso cambieranno: devono essere duplicati.
Condizioni speciali per alcuni lavoratori.
Per i guardiani di dimore private, custodi di ville e altri lavoratori che vivono con la loro famiglia in una residenza autonoma di proprietà o fornita dal datore di lavoro, il termine di preavviso è di:
– 30 giorni per un’anzianità fino ad un anno,
– 60 giorni se l’anzianità è maggiore.
Alla fine del preavviso, l’abitazione deve essere vuota di oggetti e persone non appartenenti al datore di lavoro.
Conseguenze per mancato o breve preavviso
La parte che si ritira dovrà riconoscere un compenso equivalente al stipendio correlato al periodo di preavviso non fornito in caso di preavviso inadeguato o mancante.
Cattiva condotta e licenziamento senza preavviso
Il comportamento del lavoratore così gravi da non permettere la continuazione dell’impiego, anche temporanea, può essere motivo di un licenziamento immediato. Il licenziamento non esclude la possibilità di responsabilità future per il lavoratore.
Diritti del lavoratore in caso di dimissioni per giusta causa
All’impiegato che si ritira per un valido motivo viene riconosciuta un’indennità di mancato preavviso.
Licenziamento in caso di decesso del datore di lavoro
Se il datore di lavoro muore, il contratto lavorativo può essere concluso, rispettando i termini di preavviso indicati in questo articolo.
Responsabilità condivisa dei parenti che convivono
I familiari che abitano insieme, i partner sposati, le persone unite da un’unione civile o da una convivenza duratura nei termini di legge n. 76/2016 e successive modifiche e integrazioni, la cui situazione familiare è resa ufficiale dalla registrazione anagrafica storica, sono collettivamente responsabili per i crediti di lavoro accumulati dal lavoratore. Comunque il debitore solidale è responsabile solo nei limiti del periodo temporale derivato dalla suddetta registrazione anagrafica storica
Chiusura del rapporto lavorativo per iniziativa del datore di lavoro.
Qualora un impiego venga terminato, è compito dell’ente datore di lavoro fornire una documentazione attestante l’avvenuta rescissione del contratto di lavoro.
Calcolo del TFR secondo la legge 29 maggio 1982, n. 297
Qualsiasi lavoratore a cui è cessato il contratto di lavoro giuridicamente ha diritto alla ricezione di un’indennità di fine rapporto (TFR). Questo è calcolato in base alla legge 29 maggio 1982, n. 297, determinando l’ammontare totale basato sulle retribuzioni annuali ricevute dal lavoratore, incluse le misure convenzionali di vitto e alloggio, diviso per 13,5. L’accumulazione annuale viene aumentata secondo l’articolo 1, comma 4, della stessa legge a un tasso dell’1,5% annuale, ricalcolato mensilmente, oltre al 75% dell’aumento nel costo della vita, come rilevato dall’ISTAT, ad eccezione della quota accumulata nell’anno corrente.
Pagamento anticipato del TFR e ricalcolo dei fondi accumulati
Una sola volta all’anno, se sollecitato dal lavoratore, i datori di lavoro possono anticipare l’indennità di fine rapporto fino al 70% dell’importo accumulato. Dal 29.5.1982 al 31.12.1989, l’ammontare del TFR accumulato annualmente dovrebbe essere ricalcolato a 20/26 per i lavoratori di seconda e terza categoria di quel periodo.
Per l’anzianità accumulata prima dell’1.5.1958:
Per i lavoratori considerati come impiegati, 15 giorni per anno di anzianità
Per i lavoratori considerati operai, 8 giorni per ogni anno di anzianità
Per l’anzianità accumulata tra l’1.5.1958 e il 21.5.1974:
Per i lavoratori considerati impiegati, 1 mese per ogni anno di anzianità
Per i lavoratori considerati operai, 15 giorni per ogni anno di anzianità
Per l’anzianità acquisita dal 22.5.1974 al 28.5.1982:
Per i lavoratori considerati come impiegati, 1 mese per ogni anno di anzianità</li>
Per i lavoratori considerati operai, 20 giorni per ogni anno di anzianità</li>
Per i lavoratori che lavorano meno di 24 ore a settimana:
Accumulo di Anzianità e Indennità Correlate.
Per il periodo di lavoro accumulato prima del 22/05/1974: è previsto un bonus di 8 giorni per ogni anno di servizio;
Per il tempo di servizio raccolto tra il 22/05/1974 e il 31/12/1978: si attribuiscono 10 giorni per ciascun anno di servizio;
Per i anni di servizio accumulati dal 01/01/1979 al 31/12/1979: viene riconosciuto un benefit di 15 giorni per ogni anno lavorato;
Per il tempo di servizio totalizzato dal 01/01/1980 al 29/05/1982: sono assegnati 20 giorni per ogni anno di impiego.
Le indennità, calcolate come sopra, sono basate sull’ultimo stipendio disponibile e vengono aggregate al Trattamento di Fine Rapporto (Tfr).
Calcolo Giornata Lavorativa
Per determinare il valore di una giornata di lavoro, ai fini menzionati nel punto 4, la retribuzione settimanale media deve essere divisa per 6 e la retribuzione media mensile deve essere divisa per 26, entrambe nel valore della data del 29/05/1982. A tali importi deve essere aggiunto un incremento pari alla tredicesima mensilità.
Articolo 42: Indennità in Caso di Decesso
Nel caso in cui il lavoratore venga a mancare, il coniuge, i figli o, se dipendenti da lui, gli altri familiari entro il terzo grado o gli affini entro il secondo, sono i beneficiari delle indennità di preavviso e del Tfr;
In caso di disaccordo tra i destinatari indicati, la distribuzione delle indennità e del Tfr avverrà secondo la legislazione vigente;
Se non esistono personaggi come quelli descritti sopra, le indennità sono assegnate secondo le regole della successione ereditaria.
Articolo 43: Diritti Sindacali
I membri delle strutture di governo territoriali e nazionali delle organizzazioni sindacali, che sottoscrivono il presente contratto, se attestati dalla loro organizzazione sindacale al momento della nomina (da fornire al datore di lavoro), hanno diritto a permessi pagati per assistere alle riunioni dei loro organismi, per un totale di 6 giorni lavorativi all’anno;
I lavoratori che aspirano a far valere tale diritto devono notificare al datore di lavoro, generalmente con 3 giorni di anticipo, presentando la domanda di permesso rilasciata dall’ente competente o dall’amministrazione di riferimento.
Sindacati
Le strutture rappresentative a livello sindacale.
Articolo 44 – Decodificazione del Patto Lavorativo
1. Le dispute sia individuali sia collettive relative al contratto di lavoro, con riferimento all’analisi autorevole delle disposizioni del corrente contratto, sono soggette alla deliberazione della Commissione Bilaterale Nazionale menzionata nell’articolo 46.
2. La Commissione pronuncia un verdetto entro 60 giorni dal momento dell’arrivo dell’istanza.
Articolo 45 – Commissione Nazionale per il rinnovamento salariale
1. È costituta una Commissione Nazionale sita presso il Ministero del Lavoro e della Sicurezza Sociale, formata dalle parti rappresentanti dei Sindacati dei lavoratori e delle Organizzazioni dei padroni di lavoro che hanno stipulato questo Contratto.
2. Ogni sindacato dei lavoratori e ogni associazione dei padroni di lavoro nomina il proprio delegato nella Commissione, che decide all’unanimità.
3. Il compito della Commissione Nazionale è descritto negli articoli 35, 36 e 638.
Articolo 46 – Commissione di Parità Nazionale
1. Presso l’Ente bilaterale citato nell’articolo 48, è istituita una Commissione di Parità Nazionale, con un delegato per ogni OO.SS dei lavoratori e un numero pari di delegati delle Organizzazioni dei padroni di lavoro, partecipanti in questo contratto.
2. Alla Commissione sono affidati i seguenti incarichi, oltre a quello indicato nell’articolo 44:
a) rilasciare opinioni e proporre iniziative relative all’applicazione del presente accordo di lavoro e per l’operato delle Commissioni regionali di risoluzione;
b) valutare le richieste delle Parti per la possibile identificazione di nuovi profili professionali;
c) gestire il tentativo di accordo per lo scontro sorto tra le Associazioni regionali dei datori di lavoro e le OO.SS. regionali dei lavoratori, associati con le Associazioni e Organizzazioni nazionali, subentranti in questo contratto.
3. La Commissione Nazionale sarà convocata.
Le parti contraenti si dovranno sforzare per convocare la Commissione ogni volta che si presenti un’opportunità utile o di fronte a una richiesta motivata da una delle parti interessate nel contratto in vigore. Ci impegniamo a radunare la Commissione almeno biannualmente, durante le consultazioni della Commissione correlate all’articolo 45.
Le Commissioni locali e la conciliazione
Tutti i conflitti individuali del lavoro derivanti dall’applicazione di questo contratto possono essere risolti attraverso un tentativo di conciliazione, come previsto dai paragrafi 410 e successivi del CPC, prima di avviare qualsiasi procedimento legale. Questo può avvenire presso gli uffici delle Associazioni territoriali dei datori di lavoro o presso le organizzazioni locali dei lavoratori dipendenti delle Associazioni e Organizzazioni Nazionali contraenti del contratto corrente.
Il lavoratore deve godere dell’assistenza di un rappresentante di un’Organizzazione sindacale dei lavoratori firmataria del contratto attuale. In caso di mancanza del rappresentante di un’Associazione di datori di lavoro, nell’attestazione di conciliazione deve essere chiaramente specificato che il datore di lavoro è stato informato della possibilità di essere coadiuvato da un’Associazione di datori di lavoro e che vi abbia deliberatamente rinunciato.
La conciliazione ha l’effetto di produrre tra le parti l’effetto previsto dall’articolo 2113, comma 4, del Codice civile, e deve essere riportato nel verbale appropriato.
Osservatorio Bilaterale Ebincolf
L’Osservatorio Bilaterale Ebincolf è un’entità paritaria composta in parti uguali da Fidaldo e Domina, e da Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs e Federcolf.
L’Osservatorio Bilaterale Nazionale svolge le seguenti mansioni:
Stabilisce l’osservatorio che deve condurre analisi e ricerche, con l’obiettivo di comprendere le caratteristiche uniche delle diverse realtà esistenti nel territorio nazionale.
L’istante dei lavoratori di ciascuna categoria;
Le retribuzioni medio reali;
Il livello di implementazione del Ceni nelle regioni;
Il livello di omogeneità sulla politica di applicazione.
Si attribuisce grande importanza alla divulgazione adeguata dei vari aspetti di legge e della politica del Ceni ai lavoratori immigrati. Allo stesso modo, si prende in considerazione il contesto pensionistico e di assistenza della categoria lavorativa. Si pone l’accento sulle necessità educative e le proposte di analisi riguardanti la sicurezza.
Formazione e Certificazione delle Competenze
L’organizzazione promuove attivamente formazione, acquisizione di abilità e riconoscimento di competenze a tutti i livelli. Ciò avviene in collaborazione con le Regioni e altre autorità competenti e riguarda anche la divulgazione di informazioni relative alla sicurezza.
La Contrattazione di Secondo Livello
Una contrattazione di secondo livello tra OO.SS. e associazioni imprenditoriali che firmano il Ceni, potrà avvenire prevalentemente nel contesto regionale o provinciale, incluso per le province autonome di Trento e Bolzano. Un’eccezione può riguardare le città metropolitane.
La sede di questo tipo di contrattazione che avrà luogo sarà presso l’Ebincolf, con coinvolgimento e consenso di tutte le parti che hanno firmato il Ceni. Questo tipo di negoziazione riguarderà solamente l’indennità per vitto e alloggio e le ore di permesso per studio o formazione professionale.
Tutti gli accordi che saranno stipulati a seguito di questo articolo saranno depositati presso l’Ente bilaterale Ebincolf, al fine di garantirne l’efficacia.
La Cas.sa.Colf è una struttura paritaria formata al 50% da Fidaldo e Domina, e per il restante 50% da Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs e Federcolf. La sua finalità è quella di fornire servizi e benefici ai lavoratori e datori di lavoro, comprendente cure mediche e coperture assicurative, che sono integrative e complementari alle prestazioni pubbliche.
Fondo Colf
Il Fondo Colf è un ente di natura paritaria formato da Fidaldo e Domina, al 50% e per la metà restante da Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs e Federcolf. La sua missione istituzionale è l’acquisizione del contributo versato secondo quanto previsto dall’articolo 53 successivo.
L’istituzione di una Previdenza Supplementare
Articolo 52
1. E’ concordato tra le Parti l’istituzione di un piano di previdenza aggiuntiva per gli impiegati del settore, i dettagli del quale saranno determinati entro tre mesi dall’approvazione del presente contratto.
2. L’attuazione di quando stabilito precedentemente verrà realizzata con l’apporto del datore di lavoro, pari all’1% della retribuzione utilizzata per il calcolo del trattamento di fine rapporto, e con un apporto del lavoratore pari allo 0,55% dello stipendio usato per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
Implementazione di Contributi di Assistenza Contrattuale
Articolo 53
1. Per garantire la realizzazione di quanto previsto negli articoli dal 44 al 51 del presente Contratto, e
per garantire il funzionamento delle strutture paritarie al servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro, le Organizzazioni e Associazioni firmatarie provvederanno alla riscossione dei contributi di assistenza contrattuale.
Questo processo sarà fatto attraverso un Istituto di previdenza o di assistenza sociale, come stabilito dalla legge 4 giugno 1973, n. 311, utilizzando gli strumenti di prelievo previsti dalle norme per il versamento dei contributi di previdenza obbligatori o in un modo differente concordato tra le Parti.
2. I datori di lavoro e i dipendenti sono tenuti al pagamento dei contributi di assistenza contrattuale menzionati al punto 1, per un valore orario di 0,06 euro, di cui 0,02 euro a carico del lavoratore.
3. Le Parti accettano che l’impatto dei contributi menzionati in questo articolo è stato considerato nell’analisi del costo per il rinnovo del contratto. Di conseguenza, la quota a carico del datore di lavoro è considerata come retribuzione, effettiva dal 1.7.2007.
Inizio e Termini del Contratto
Articolo 54
1. Questo contratto avrà inizio il 1.10.2020 e terminerà il 31.12.2022, mantenendosi in vigore fino a quella data.
Il presente accordo rimarrà in vigore finché non verrà superato dal successivo. Se una delle parti non esercita il proprio diritto di rescissione, manifestandolo attraverso una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata con almeno tre mesi di preavviso rispetto alla scadenza contrattuale, il contratto si ritiene silentemente prolungato per un triennio. Al termine del primo biennio di esecuzione del contratto, le parti si raduneranno per discutere eventuali modifiche all’accordo.
Suggerimenti dal Verbale
La retribuzione giornaliera si calcola determinando un ventiseiesimo della paga mensile. Ad esempio: stipendio orario moltiplicato per il numero di ore lavorate per settimana e poi diviso per 52,12,26 è uguale a un ventiseiesimo dello stipendio mensile.
Laddove il contratto fa riferimento a “giorni di calendario”, si devono conteggiare i trentesimi del mese (per esempio, nei casi di malattia).
Quando, invece, il contratto menziona i “giorni lavorativi”, si contano i ventiseiesimi del mese (esempio: durante le vacanze).
I frammenti dell’anno si conteggiano in mesi pieni e i segmenti del mese, se arrivano o vanno oltre i 15 giorni di calendario, si considerano come un mese completo.
“Retribuzione globale di fatto” è un termine che fa riferimento al compenso che include tutte le somme aggiuntive specificate nelle tabelle annesse, incluse le indennità per vitto e alloggio.
Accordi Reddito Minimo e Contributi Assistenziali
Le Parti Sociali concordano un aggiornamento dei minimi salariali attuali di 12,00 euro a decorrere dal 1.1.2021 per i lavoratori conviventi classificati nel livello BS della Tabella A), e in misura adeguata per gli altri livelli/tabelle. L’aggiornamento salariale, come previsto nell’articolo 38 del presente CCNL, verrà applicato sui minimi salariali comprensivi degli aumenti stipulati, in linea con l’accordo.
I contributi per l’assistenza contrattuale secondo quanto previsto all’articolo 53, comma 2, saranno dovuti a partire dal 1.1.2021. Si sottolinea che fino a tale data i contributi saranno dovuti secondo quanto stabilito dal precedente Ceni dell’1.7.2013.
Contratto collettivo nazionale di lavoro
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