Prestazioni di lavoro occasionale – Contratti di lavoro applicabili
Al termine della prestazione lavorativa, e comunque entro il giorno 3 del mese successivo a quello di svolgimento della stessa, l’utilizzatore è tenuto a comunicare all’Inps l’effettivo svolgimento dell’attività e prestazioni di lavoro domestico possono essere rese tramite il ricorso al lavoro occasionale, particolare tipologia contrattuale che garantisce una minima tutela assicurativa e previdenziale.
Sono prestazioni di lavoro occasionale (articolo 54 bis, DI 50/2017, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96) quelle attività lavorative rese, nel corso dell’anno civile (dal i° gennaio al 31 dicembre), nel rispetto dei seguenti limiti economici:
a. per ciascun assistente familiare, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di

importo complessivamente non superiore a € 5.000;
b. per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a € 10.000;
c. per le prestazioni complessivamente rese da ogni assistente familiare in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a € 2.500.
La durata massima della prestazione nell’arco del medesimo anno civile è pari a 280 ore. In caso di superamento, il rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
Gli importi indicati sono riferiti ai compensi percepiti dall’assistente familiare, al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione.
La natura occasionale dell’attività va valutata con riferimento all’impegno orario e all’ammontare dei compensi. Pertanto, è opportuno che l’utilizzatore – prima di ingaggiare l’assistente familiare – verifichi qual è l’ammontare residuo del plafond a disposizione.
A partire dal 1° gennaio 2023, i datori di lavoro possono utilizzare il contratto di prestazione occasionale se hanno alle loro dipendenze fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
Ai fini del rispetto dei limiti di compenso annuo riferiti a ciascun utilizzatore con riguardo alla totalità dei prestatori (lettera b) sono computati in misura pari al 75% del loro importo i compensi erogati per prestazioni rese dai seguenti soggetti:
- titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- giovani con meno di 25 anni (quindi fino a 24 anni e 364 giorni), se regolarmente iscritti a un
- ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine o presso l’università;
- disoccupati;
- percettori di prestazioni di sostegno del reddito.
Pertanto, i limiti di compenso complessivo per ogni singolo assistente familiare (€ 5.000 nell’anno civile e € 2.500 per le prestazioni rese a favore del medesimo utilizzatore) sono sempre da considerare nel loro valore nominale. Invece, il singolo utilizzatore, ai fini del rispetto del limite economico (€ 10.000 nell’anno civile), può computare nella misura del 75% i compensi erogati a favore dei lavoratori appartenenti alle categorie sopra indicate.
Libretto Famiglia nelle Prestazioni di lavoro occasionale
Per acquisire prestazioni occasionali è necessario che il datore di lavoro domestico/utilizzatore si avvalga di un libretto nominativo prefinanziato, ad. Libretto Famiglia, che può essere acquistato attraverso apposita piattaforma telematica predisposta dall’Inps o presso gli uffici postali. Ciascun utilizzatore può ricorrere al Libretto Famiglia per il pagamento delle prestazioni occasionali rese in suo favore da uno o più prestatori nell’ambito di:
- piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
Libretto famiglia - assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
- insegnamento privato supplementare.
Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
Ciascun Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in € 10,00, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un’ora.
Il valore nominale di ciascun titolo di pagamento è comprensivo della contribuzione a carico dell’utilizzatore a favore di:
- Inps – Gestione separata (€ 1,65);
- Inail (€ 0,25);
- Inps, per oneri di gestione del servizio (€ 0,10).
Un corrispettivo netto di una prestazione retribuita con un titolo di pagamento di € 10,00 è quindi pari a € 8,00, che corrisponde anche alla tariffa oraria minima.
Le parti potranno accordarsi per un corrispettivo orario che sia multiplo di detto importo.
I compensi percepiti dall’assistente familiare sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
Attivazione del rapporto di lavoro
Per il datore di lavoro domestico, la gestione delle prestazioni di lavoro occasionale è molto semplice: il Libretto Famiglia, infatti, incorpora sia l’assicurazione antinfortunistica Inail che il contributo pensionistico Inps ed è sufficiente per l’utilizzatore seguire l’apposita procedura telematica sul sito
internet dell’Inps, senza necessità di alcun adempimento di comunicazione preventiva ai Servizi per l’impiego, né di denuncia periodica all’Inps.

Per poter accedere alle prestazioni del Libretto Famiglia, utilizzatori e prestatori devono registrarsi preventivamente al servizio “Prestazioni Occasionali” sul sito internet dell’Inps.
Al momento della registrazione, gli utilizzatori dovranno scegliere se accedere al Libretto Famiglia o al Contratto per prestazioni occasionali (quest’ultimo riservato a imprenditori, professionisti, ecc.) e inserire le informazioni relative al rapporto di lavoro necessarie per la sua gestione e per gli adempimenti ad esso collegati.
Gestione dei pagamenti
Per poter ricorrere alle prestazioni di lavoro occasionale, l’utilizzatore deve preventivamente alimentare il proprio portafoglio telematico attraverso il versamento della provvista destinata a finanziare l’erogazione del compenso all’assistente familiare, l’assolvimento degli oneri di assicurazione sociale ed i costi di gestione.
Il versamento può essere effettuato nelle seguenti modalità:
- a mezzo modello F24 Elementi identificativi (Elide), che deve contenere l’indicazione dei dati identificativi dell’utilizzatore e della causale di pagamento “Lifa” (nel campo “elementi identificativi” non deve essere inserito alcun valore);
- attraverso strumenti di pagamento elettronico con addebito in c/c o su carta di credito/debito, utilizzando il servizio “Prestazioni Occasionali” sul sito internet dell’Inps.
A seconda delle forme di pagamento adottate, di norma entro 7 giorni le somme sono utilizzabili per remunerare le prestazioni di lavoro occasionale.
Comunicazione dell’effettiva prestazione
Al termine della prestazione lavorativa, e comunque entro il giorno 3 del mese successivo a quello di svolgimento della stessa, l’utilizzatore è tenuto a comunicare all’Inps l’effettivo svolgimento dell’attività. In particolare, tramite la piattaforma telematica o avvalendosi del servizio di Contact Center, l’utilizzatore deve trasmettere all’istituto i seguenti dati:

- dati identificativi dell’assistente familiare;
- luogo di svolgimento della prestazione;
- numero di titoli di pagamento utilizzati per remunerare l’attività;
- durata della prestazione;
- ambito di svolgimento della prestazione;
- altre informazioni per la gestione del rapporto.
A seguito dell’avvenuta comunicazione, l’assistente familiare riceve immediata notifica tramite messaggio di posta elettronica e/o di short message Service (Sms) e Mylnps, con indicazione dei termini di svolgimento dell’attività.
Il Dlgs 104/2022 (c.d. Decreto Trasparenza), entrato in vigore il 13, agosto 2022, trova applicazione anche nei contratti di prestazione occasionale. Viene ampliato l’elenco delle informazioni che il datore di lavoro deve fornire al lavoratore, prima che inizi la prestazione lavorativa o, al più tardi, entro i 7 giorni successivi.
Erogazione del compenso
Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, l’Inps provvede:
– nel limite delle somme previamente acquisite a tale scopo dagli utilizzatori – al pagamento del compenso all’assistente familiare.
Sono previste due modalità di pagamento:
- tramite accredito delle somme su conto corrente bancario indicato al momento della registrazione e risultante sull’anagrafica dell’assistente familiare;
- mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici di Poste Italiane Spa (in mancanza di indicazioni sul conto corrente bancario). In questo, caso le spese di incasso – pari a € 2,60 – sono a carico dell’assistente familiare e vengono detratte dall’Inps dall’importo del compenso da erogare. Poste Italiane trasmette una comunicazione al domicilio dell’assistente familiare con la quale si rappresenta la disponibilità delle somme entro il 15 del mese riscuotibili presso qualsiasi ufficio postale previa esibizione di documento di identità e della medesima comunicazione.
- L’Inps provvede, inoltre, all’accreditamento dei contributi previdenziali sulla posizione contributiva dell’assistente familiare e al trasferimento all’Inail, il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, dei premi per l’assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. - Attraverso la piattaforma informatica, l’assistente familiare può acquisire il prospetto paga mensile con evidenza dei dati identificativi degli utilizzatori, della misura dei compensi e della contribuzione dovuta all’Inps e all’Inail.
Instaurazione del rapporto di lavoro

Attraverso l’invio della comunicazione telematica di assunzione all’Inps si considerano assolti tutti gli obblighi legali di denuncia nei confronti degli istituti previdenziali e degli uffici competenti Adempimenti preliminari All’atto dell’assunzione il lavoratore deve presentare al datore i seguenti documenti (articolo 3 legge 339/1958; articolo 4 Ceni):
– documento di identità non scaduto;
– tessera sanitaria o altro documento
sanitario aggiornato attestante l’idoneità al lavoro e l’assenza di patologie pregiudizievoli per il lavoratore o per la famiglia;
– codice fiscale;
– eventuale documentazione assicurativa e previdenziale (per esempio: numero di iscrizione all’lnps qualora l’interessato fosse già stato assicurato);
– permesso di soggiorno, se extracomunitario.
Il lavoratore domestico può presentare i seguenti documenti:
- eventuali attestati o diplomi professionali specifici;
- “attestazione di servizio” o referenze per il lavoro prestato presso altri datori di lavoro.
Nel caso di lavoratore minorenne deve essere esibita, in aggiunta agli altri documenti sopra indicati, una dichiarazione rilasciata dai genitori o da chi esercita la potestà genitoriale e vidimata dal Sindaco del comune di residenza con cui si acconsente che il giovane viva presso la famiglia del datore.
Installazione di Telecamere
Il datore di lavoro ha facoltà di installare impianti audiovisivi all’interno della propria abitazione,
con esclusione dell’alloggio riservato al lavoratore domestico e dei locali;
Igienici (bagni/spogliatoi).
L’installazione deve essere preventivamente comunicata al lavoratore per iscritto.
Lettera di assunzione
Il Ceni (articoli 6 e 14 Ceni) prevede due tipologie fondamentali di rapporto:
1. in regime di convivenza:
a tempo pieno di 54 ore
settimanali;
a tempo parziale, fino a 30 ore
settimanali;
2. in regime di non convivenza:
a tempo pieno di 40 ore
settimanali;
rapporto a ore liberamente
concordato tra le parti.

Tra le parti deve essere stipulato un contratto di lavoro (lettera di assunzione) in forma scritta.
La lettera di assunzione, che deve essere consegnata dal datore al lavoratore e sottoscritta da
parte di entrambi, deve riportare, oltre a eventuali clausole specifiche, gli elementi di seguito descritti:
1. data dell’inizio del rapporto di
lavoro;
2. livello di appartenenza,
mansione;
3. durata del periodo di prova, se
previsto;
4. esistenza o meno della
convivenza;
5. residenza del lavoratore, nonché eventuale diverso domicilio, valido agli effetti del rapporto di lavoro; per i rapporti di convivenza, il lavoratore deve indicare l’eventuale diverso domicilio,
a valere in caso di sua assenza dall’abitazione del datore di lavoro, oppure confermare a tutti gli effetti lo stesso indirizzo della convivenza;
6. durata dell’orario di lavoro e sua distribuzione; eventuale tenuta di lavoro fornita dal datore di lavoro;
. per i lavoratori conviventi, collocazione della mezza giornata di riposo settimanale in aggiunta alla domenica, o alla diversa giornata di riposo settimanale considerata festiva per la religione professata dal lavoratore e concessa dal datore di lavoro;
retribuzione pattuita;
. luogo di effettuazione della prestazione lavorativa nonché previsione di eventuali temporanei spostamenti per villeggiatura o per altri motivi familiari (trasferte);
il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, se prevista;
. periodo concordato di godimento delle ferie annuali;
. indicazione dell’adeguato spazio dove il lavoratore ha diritto di riporre e custodire i propri effetti personali;
. la procedura, la forma e i termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore;
. obbligatorietà del versamento dei contributi di assistenza contrattuale;
. eventuale presenza di impianti audiovisivi all’interno dell’abitazione; applicazione di tutti gli altri istituti previsti dal Ceni Lavoro domestico.
È soltanto facoltativo l’inserimento di un patto di prova, utile a verificare il gradimento reciproco.
La collocazione dell’orario di lavoro è fissata dal datore di lavoro, nell’ambito della durata massima, nei confronti del personale convivente a servizio intero; per il personale convivente con servizio
ridotto o non convivente è concordata fra le parti.
Obblighi di comunicazione
In aggiunta alle informazioni previste dal Ceni, il datore di lavoro deve adempiere agli obblighi comunicativi previsti dal Dlgs 104/2022 (c.d. decreto trasparenza) per la generalità dei lavoratori dipendenti.
Ogni Stato Membro deve adottare misure volte ad assicurare che i lavoratori domestici siano informati delle loro condizioni di occupazione in maniera appropriata, verificabile e facilmente comprensibile, preferibilmente, ove possibile, per mezzo di un contratto scritto in conformità alla legislazione nazionale o alle convenzioni collettive, in particolare per quanto riguarda:
a) il nome e l’indirizzo del datore di lavoro domestico;

b) l’indirizzo del o dei luoghi di lavoro abituali;
c) la data di inizio del rapporto di lavoro e, se il contratto è a tempo determinato, la durata;
d) il tipo di lavoro da svolgere;
e) la remunerazione, il suo modo di calcolo e la periodicità dei pagamenti;
f) l’orario normale di lavoro;
g) il congedo annuale pagato e i periodi di riposo quotidiano e settimanale;
h) il vitto e l’alloggio, se del caso;
i) il periodo di prova, se del caso;
j) le condizioni di rimpatrio, se del caso;
k) le condizioni relative alla cessazione della relazione di lavoro, ivi compreso ogni preavviso da rispettare da parte del datore di lavoro o del lavoratore.
riferimento in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative;
il periodo minimo di preavviso cui il lavoratore ha diritto prima dell’inizio della prestazione lavorativa e, ove ciò sia consentito dalla tipologia contrattuale in uso e sia stato pattuito, il termine
entro cui il datore di lavoro può annullare l’incarico.
Modifiche al Dlgs 152/1997
A seguito delle modifiche introdotte dall‘articolo 26 del DI 48/2023 I (convertito, con modificazioni, in legge 3 luglio 2023, n. 85), il datore di lavoro può assolvere l’obbligo informativo comunicando al lavoratore alcune informazioni relative al rapporto di lavoro (ad esempio periodo di prova e ferie) indicando il riferimento normativo o con rimando al contratto collettivo che ne disciplina le materie.
Inoltre, il datore dovrà portare a conoscenza del lavoratore, anche tramite sito web aziendale.
- contratti collettivi nazionali e di secondo livello, così come i regolamenti aziendali applicati.
Il datore di lavoro, in alternativa alla lettera di assunzione, può consegnare al lavoratore copia della comunicazione di assunzione effettuata presso l’Inps. Ciò non consente di specificare, accanto agli elementi obbligatori, eventuali clausole particolari come il patto di prova o importanti dettagli come la previsione della convivenza o l’individuazione del riposo settimanale.
Comunicazione telematica obbligatoria all’lnps
L’assunzione del lavoratore deve essere comunicata all’lnps entro le ore 24 del giorno precedente, anche se festivo, a quello di instaurazione del rapporto di lavoro – Dal i° aprile 2011, è previsto l’obbligo di comunicazione di assunzione all’lnps esclusivamente in via telematica.
La comunicazione può essere effettuata attraverso i canali messi a disposizione dall’istituto.
È possibile utilizzare il “Cassetto per il lavoro domestico” o l’app “Inps Mobile”, su smartphone o

tablet. In alternativa, si può contattare il Contact Center al numero verde, gratuito da rete fissa, a pagamento, per chi chiama da rete mobile in base alla tariffa applicata dal proprio gestore telefonico. Anche gli intermediari dell’istituto sono abilitati a inviare la comunicazione attraverso i servizi telematici dedicati. Inoltre, è possibile accedere direttamente al sito ufficiale dell’Inps, nella sezione “Servizi Online”, per completare la procedura.
Dal 1° ottobre 2020 per accedere ai servizi telematici dell’istituto è necessario utilizzare lo Spid, che rappresenta lo standard per la gestione dell’identità Online in Italia.
Attraverso l’invio della comunicazione all’lnps si considerano assolti tutti gli obblighi legali di denuncia nei confronti degli istituti previdenziali e degli uffici competenti. La comunicazione,
infatti, ha efficacia nei confronti di Inail, ministero del Lavoro e Prefettura-ufficio territoriale del
Governo.
NOTA BENE
Il datore di lavoro che ometta o ritardi la comunicazione unica è soggetto alla sanzione amministrativa.
CHECK-LIST – COSA DEVE ESSERE INDICATO NELLA LETTERA DI ASSUNZIONE
- Data di inizio del rapporto di lavoro
- Causa di cessazione (eventuale)
- Durata del periodo di prova (eventuale)
- Categoria di inquadramento e anzianità di servizio
Gestione separata - Retribuzione concordata
- Convivenza 0 meno con il datore di lavoro
- Condizioni di vitto e alloggio (ove previsto)
- Orario di lavoro
- Giorno di riposo settimanale 0 mezza giornata di riposo (ove previsto)
- Periodo concordato per usufruire delle ferie spettanti
- Previsione di eventuali temporanei spostamenti per motivi familiari
- Nota informativa decreto trasparenza
- Presenza di impianti audiovisivi all’interno dell’abitazione pecuniaria da € 100 a € 500 per ciascun lavoratore interessato.
I datori di lavoro domestico sono esclusi dalla “maxisanzione” per lavoro sommerso, salvo il caso in cui occupino il lavoratore assunto come domestico in altra attività Il datore di lavoro deve comunicare all’Inps entro 5 giorni dall’evento, con le stesse modalità previste per l’assunzione, anche:
> la proroga del contratto a
termine;
> la trasformazione a tempo
indeterminato;
> le variazioni del rapporto di
lavoro (orario, retribuzione,
sede ecc.).
Tali elementi sono necessari per il corretto adempimento degli obblighi nei riguardi dell’Inps.
NOTA BENE
Se l’assunzione avviene per sostituire un lavoratore assente è necessario indicare nella lettera di
assunzione il nome del lavoratore sostituito e la durata prevista del contratto. Se il lavoratore è assunto per la copertura dei giorni di riposo del lavoratore domestico assunto a tempo pieno è opportuno specificare tale motivazione e indicare per la retribuzione il riferimento all’importo
previsto dalla tabella ministeriale, oltre ad eventuali superminimi.

