Risoluzione del rapporto di lavoro: La classificazione del salario
La meticolosa procedura di stabilire il salario da utilizzare come elemento chiave nel calcolo di eventuali aggiunte e compensi dipende dal fatto che il dipendente riceva una retribuzione fissa oppure un pagamento basato sulle ore lavorative. La determinazione del salario (come stabilito dall’articolo 34 del Ceni) è negoziata tra le parti coinvolte, rispettando il principio di un compenso adeguato e proporzionato al tempo e all’efficienza del lavoro svolto, secondo quanto enunciato dall’articolo 36 della Costituzione.
Salario Adeguato e Contrattazione Collettiva – Risoluzione del rapporto di lavoro
Secondo la legge, il salario adeguato è quello indicato dalla contrattazione collettiva. Pertanto è fondamentale rispettare i limiti minimi previsti dal Ceni. Questi importi sono aggiornati annualmente da una specifica commissione nazionale paritetica o, in mancanza di un accordo, dal Ministero del Lavoro sulla base dell’aumento del costo della vita come registrato dallo Istat. La remunerazione è costituita da:
- Salario minimo contrattuale;
- Potenziamenti di salario e alloggio se il lavoro supera le 6 ore al giorno, che sono aggiustate anche annualmente in base ai cambiamenti registrati dall’Istat;
- Incrementi basati sull’anzianità (articolo 37 Ceni) che si accumulano ogni due anni di
Risoluzione consensuale lavoro presso lo stesso datore di lavoro fino a un totale di 7 e sono pagati al 4% del minimo;
- Un possibile salario extra, una remunerazione aggiuntiva mensile o oraria prevista per il lavoratore. Il contratto nazionale prevede la necessità di segnalare nel riassunto del salario se l’extra sia una condizione favorevole specifica per la persona e non assorbibile da futuri incrementi. In ogni caso, non è permesso assorbire gli incrementi: quindi quando il lavoratore accumula l’incremento biennale, non è permesso ridurre l’extra per mantenere lo stesso livello complessivo di retribuzione;
- Un’indennità di posizione per i livelli D e D super a partire dal primo ottobre 2021.
Compensazione per l’aiuto domestico
Nonostante vi sia l’usanza di liquidare lo stipendio su base mensile, non esistono vincoli legali che impediscano di stabilire termini diversi di pagamento. Questa ambiguità permette ad esempio ai lavoratori con orario ridotto o a ore di essere remunerati giornalmente o settimanalmente.
Adempimenti del datore di lavoro
Al momento del versamento del compenso, il datore di lavoro deve presentare un cedolino stipendiale, come previsto dal Ceni (e non per disposizione di legge). In questo documento, oltre a summenzionare le voci di pagamento, devono essere indicati anche potenziali straordinari, bonus per i giorni festivi e detrazioni per le contribuzioni sociali. Il cedolino deve essere prodotto in due copie: una per il lavoratore, firmata dal datore di lavoro, e una per il datore di lavoro, sottoscritta dal lavoratore.
Il datore di lavoro ha inoltre l’obbligo di rilasciare una certificazione in cui è indicato il totale delle somme pagate durante l’anno. Questo documento deve essere fornito almeno 30 giorni prima della data limite per la presentazione della dichiarazione dei redditi o, in alternativa, al termine del
Diritto al pasto
Per coloro che lavorano almeno sei ore al giorno e, in caso di accordo, rimangono continuamente sul luogo di lavoro, viene concessa la possibilità di usufruire di un pasto o, in mancanza, di un’indennità equivalente al suo costo convenzionale. Il tempo dedicato al pasto, poiché impiegato senza svolgere attività lavorativa, verrà concordato tra le parti e non sarà remunerato (come

illustrato nell’articolo 14 Ceni).
Modo di retribuire i lavoratori domestici e frequenza
I lavoratori domestici debbono essere remunerati direttamente in contanti, con regolarità e almeno una volta al mese. Al di fuori di stipulazioni particolari.
Secondo la normativa nazionale o gli accordi sindacali, il salario può essere versato mediante meccanismi legittimi come bonifico online, assegno normale o postale, ordini di pagamento, o altri metodi legalizzati, previa approvazione dei dipendenti coinvolti.
Non si estende ai contratti di lavoro casalingo la norma introdotta dalla Legge di Bilancio 2018, una legge che proibisce categoricamente al datore di lavoro di pagare lo stipendio in contanti direttamente al lavoratore.
Formule per i calcoli
Per un lavoratore domestico con salario fisso mensile, lo stipendio giornaliero e orario, utilizzato come punto di riferimento per il calcolo dei benefici e delle indennità contrattuale, si calcola in base ai seguenti parametri:
- Salario giornaliero = salario mensile : 26;
- Salario orario = (salario mensile x 12 : 52) : ore lavorative settimanali.
Nel caso di un lavoratore retribuito su base oraria, lo stipendio giornaliero e mensile viene calcolato utilizzando queste formule:
- Salario giornaliero = (salario orario x ore lavorative settimanali x 52 :12) : 26;
- Salario mensile = (salario orario x ore settimanali x 52) : 12.
Nei contratti, quando si riferiscono a:
- “Giorni di calendario”, si intendono i trentesimi del mese (ad es. per malattia);
- “Giorni lavorativi”, si riferiscono ai ventiseiesimi del mese (ad es. per le ferie);
- “Compensazione totale effettiva”, si riferisce all’importo che comprende vitto e alloggio, se previsto.
Tredicesima o Bonus Natalizio
Il bonus natalizio o la “tredicesima mensilità” (articolo 39 Ceni) equivale a un mese della retribuzione totale effettiva ed è erogato nel mese di dicembre di ogni anno in coincidenza con le celebrazioni natalizie. Le indennità di vitto e alloggio devono essere incluse nella retribuzione per i lavoratori che ne hanno diritto.
Per quanto riguarda la tredicesima paga, viene accorpata mensilmente: a quei lavora

tori che non hanno prestato la loro opera per l’intero anno, verrà accordata una porzione della tredicesima proporzionale al numero di mesi effettivamente lavorati. Le frazioni di mese pari o superiori a quindici giorni verranno considerate come interi mesi.
Irregolarità lavorative e Tredicesima paga
La gratifica natalizia viene riconosciuta anche durante i periodi di prova, malattia, incidenti sul lavoro, malattie professionali e congedo di maternità, all’interno dei limiti del periodo di preservazione del posto e per la parte non già coperta dalle assicurazioni.
Motivi di termine del Contratto di lavoro domestico
Il contratto di lavoro domestico può terminare per una delle seguenti ragioni:
- Termine del contratto
- Licenziamento durante il periodo di prova
- Conclusione effettiva del lavoro
- Fine temporanea dell’impiego
- Risoluzione mutualmente concordata del contratto, ossia quando entrambe le parti decidono di interrompere il rapporto
- Impossibilità di continuare il lavoro per cause di forza maggiore non imputabili a nessuno dei contraenti
Subentro al Contratto in caso di Morte del Datore di lavoro
In caso di decesso del datore di lavoro, l’accordo di lavoro può essere interrotto rispettando i termini di preavviso. Tuttavia, poiché il servizio viene prestato alla famiglia, il coniuge o un altro parente possono subentrare al contratto se dimostrano di possedere i requisiti necessari e accettano espressamente di assumere gli obblighi previsti dal contratto, previa comunicazione formale e accettazione da parte del prestatore del servizio.

Il legame professionale e il suo ininterrotto avanzamento sono onorati. Pertanto, parenti che vivono insieme, coppie, sia che siano legati da un matrimonio civile o da una convivenza stabile secondo la legge n. 76/2016 e i suoi successivi emendamenti e modifiche, rispondono solidalmente alle eventuali responsabilità finanziarie derivate dal datore di lavoro. Tuttavia, tale responsabilità ha un limite temporale, delimitato dalla registrazione anagrafica pertinente.
Procedura di Licenziamento
Nell’eventualità di una cessazione del contratto di lavoro attraverso un avviso formale di licenziamento, su richiesta scritta dell’impiegato, il datore di lavoro è obbligato a fornire una documentazione scritta che confermi tale evento. In riferimento alla cessazione del contratto di lavoro con un orario non inferiore a 25 ore a settimana, sia il datore di lavoro che l’impiegato devono rispettare i termini del preavviso (articolo 40 Ceni). Tuttavia, in caso di dimissioni volontarie, i termini vengono ridotti del 50%.
Per contratti di lavoro inferiori alle 25 ore settimanali, il preavviso deve essere proporzionato
alla durata dell’orario di lavoro, generalmente variando da pochi giorni fino a un massimo di 15 giorni, a seconda della normativa vigente e del contratto collettivo applicabile. I termini di preavviso presentati vengono raddoppiati nel caso in cui lil datore di lavoro inizi la procedura di licenziamento prima del 31° giorno dopo la fine del congedo maternità.
Regolamentazione del Preavviso per alcune categorie di lavoro
Nel caso di portieri privati, guardiani di ville e altri impiegati che risiedono con la loro famiglia in un alloggio indipendente di proprietà o messo a disposizione dal datore di lavoro, il termine del preavviso è generalmente più lungo rispetto ai contratti standard, variando solitamente tra 30 e 90 giorni , a seconda delle disposizioni contrattuali e della normativa vigente. Inoltre, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore e la sua famiglia devono lasciare l’alloggio entro il termine stabilito nel contratto o entro il periodo di preavviso, salvo diversi acco

rdi tra le parti. Alla fine del periodo di preavviso, l’alloggio dovrebbe essere svuotato da persone e oggetti che non appartengono al proprietario.
Indennità per Mancato Preavviso
Se un preavviso non viene dato, l’indennità equivalente al salario per il periodo di preavviso non rispettato deve essere corrisposta dalla parte inadempiente.
Esonero Durante Il Periodo di Preavviso
Nel caso in cui il datore di lavoro decida di esonerare il dipendente dall’obbligo lavorativo durante il periodo di preavviso, è obbligato a corrispondere al dipendente l’indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione che avrebbe percepito se avesse lavorato per l’intera durata del periodo di preavviso.
Obblighi del datore di lavoro post-cessazione
Al completamento del rapporto lavorativo, l’impresa è obbligata a:
- Trasmettere elettronicamente la fine del rapporto all’Inps entro cinque giorni (utilizzando il metodo online disponibile) oppure attraverso il servizio di assistenza telefonica. Nel caso di un contratto a termine, la comunicazione della fine del rapporto deve essere data solo se la data di cessazione è differente da quella decisa inizialmente. Con una sola comunicazione all’Inps, l’azienda rispetta tutti gli obblighi di comunicazione anche per Inail, il Ministero del Lavoro e la Prefettura, l’ufficio territoriale del governo (per i lavoratori stranieri).
- Nel lasso di tempo di dieci giorni successivi, è obbligatorio effettuare il pagamento dei contributi riguardanti l’ultimo ciclo lavorativo.
Diritto alla Naspi per dipendenti domestici alla fine del rapporto lavorativo
Al termine del rapporto di lavoro, i dipendenti domestici sono idonei alla Naspi se si verificano simultaneamente le seguenti situazioni:
- La cessazione del lavoro è involontaria (ad es., licenziamento o dimissioni per causa legittima).
- È stato fatto un pagamento minimo di tredici settimane di contributi nei quattro anni precedenti alla cessazione.
Conformemente a quanto dichiarato dalla circolare Inps 94/2015, la richiesta può essere inoltrata entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto lavorativo o da specifici eventi collegati. Ecco i principali casi e le linee guida per calcolare il termine:
- Termine del rapporto lavorativo più recente: il periodo di 68 giorni inizia a contare dalla data di cessazione del rapporto, in caso di licenziamento o dimissioni per causa legittima.
- Evento legato alla maternità indennizzabile: se, entro i 68 giorni dalla cessazione del rapporto lavorativo, si verifica un evento di maternità indennizzabile.
Sospensione del conteggio dei giorni durante la maternità indennizzata
Nel caso di una gravidanza indennizzabile, la contabilizzazione del periodo si interrompe per la completa durata del fenomeno. Una volta giunti al finale del periodo di gravidanza, la totalizzazione dei giorni riparte dal punto in cui si era interrotta.

Se si sviluppa una tipica malattia indennizzabile, o un incidente sul posto di lavoro, o una patologia imputabile al lavoro rimborsabile dall’Inail nei 60 giorni successivi alla conclusione del rapporto lavorativo, la scadenza di 68 giorni viene fermata per tutto il tempo del fenomeno. Alla fine dell’evento, la totalizzazione dei giorni riprende esattamente dal punto in cui era stata fermata.
Nel caso in cui la maternità indennizzata avesse inizio nel corso del rapporto lavorativo che è poi cessato, gli iniziali 68 giorni cominciano a scorrere dalla data di fine della maternità indennizzata.
Se il periodo di malattia indennizzata o di incidente/malattia professionale sia iniziato nel corso del rapporto lavorativo che è poi terminato, la scadenza di 68 giorni inizia a scorrere dal culmine di tali avvenimenti.
Dimissione dovuta a contenzioso sindacale o a decisione giudicante
Se la fine del rapporto lavorativo è conseguenza di un contenzioso sindacale o di un verdetto
giudicante, la scadenza inizia a scorrere dalla data di risoluzione del contenzioso o dalla data di notificazione del verdetto.
Qualora il datore di lavoro versi una compensazione per mancato preavviso, la scadenza di 68 giorni comincia a decorrere dalla fine del periodo equivalente all’indennità versata.
Nel caso di recesso dovuto a motivi validi, la scadenza dei 68 giorni inizia a decorrere dal trigesimo giorno successivo alla data di chiusura.
Calcolo dell’Indennità Naspi
L’ammontare della Naspi è calcolato come il 75% della retribuzione media mensile imponibile per calcoli previdenziali degli ultimi quattro anni, dato che il salario è inferiore a € 1.425,21 (ammontare di riferimento definito dalla circolare 25/2024 per il 2024 e rivalutato annualmente).
Per i lavoratori domestici, la base del calcolo della Naspi non prende in considerazione lo stipendio mensile effettivamente ricevuto. Al contrario, si fa riferimento alla retribuzione convenzionale, derivante dai contributi versati. Quest’ultima, generalmente, risulta inferiore all’intero importo mensile guadagnato.

Contributo Maggiorato
Se il salario medio è superiore, invece, l’indennità corrisponderà al 75% del totale annuo di riferimento aggiunto al 25% della differenza tra lo stipendio medio mensile e l’importo sopracitato. Tutto questo entro il tetto massimo stabilito per il 2024 di € 1.550,42.
Da notare che la Naspi è soggetta a un decremento mensile del 3% (anche noto come decalage) a partire dal sesto mese di erogazione. Eccezioni sono previste per i beneficiari che hanno raggiunto l’età di 55 anni al momento della domanda, per i quali la riduzione inizia dall’ottavo mese.
Calcolo del Contributo
Per calcolare il numero di settimane accreditate in un trimestre, si sommano le ore lavorative totali
nel trimestre dato e si dividono per 24. Questo perché per ogni settimana contributiva occorrono 24 ore di lavoro.
Accesso al Beneficio
Per ottenere l’indennità di disoccupazione, il lavoratore è tenuto a inoltrare una richiesta online. La tempistica dell’erogazione dell’importo dipende dal momento e dalle condizioni di invio della richiesta.
Tempi di Erogazione
Cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro: se la richiesta è inoltrata entro l’ottavo giorno successivo alla terminazione, l’indennità parte dall’ottavo giorno successivo alla cessazione. Se la richiesta viene inoltrata oltre l’8° giorno, l’indennità parte dal giorno successivo alla presentazione della domanda, ma sempre entro i limiti di legge stabilite.
Situazioni Eccezionali
Sospensione per eventi (maternità, malattia, incidenti sul lavoro, malattie professionali, assenza di preavviso). Se la richiesta è fatta entro l’ottavo giorno successivo alla fine dell’evento, l’indennità inizia dall’ottavo giorno dopo il termine dell’evento. Se la richiesta è fatta oltre l’8° giorno successivo alla fine dell’evento, ma sempre entro i limiti di legge, l’indennità inizia dal giorno successivo alla presentazione della domanda.
Condizioni per l’Indennità di Disoccupazione
a) Nel caso la richiesta venga proposta entro l’ottavo giorno dall’ultimazione dell’evento, l’indennità inizia l’ottavo giorno.
b) Se l’applicazione avviene il giorno successivo all’ottavo, ma rimane conforme alla legge, l’indennità decorrerà dal momento della presentazione.

Cessazione di Lavoro con Giusto Motivo
1) Se si formula una richiesta entro 8 giorni dalla data prevista, i benefici iniziano l’ottavo giorno successivo.
2) Se la domanda arriva dopo l’ottavo giorno, ma sempre conformemente alla legge, i benefici inizieranno a partire dal giorno successivo alla presentazione.
Durata della Naspi
La Naspi ha un periodo di validità massimo che coincide con metà del tempo lavorativo accumulato negli ultimi 4 anni prima della fine del rapporto lavorativo (il periodo totale non deve comunque superare i 24 mesi). Il pagamento viene interrotto in caso di nuovo impiego.
Diritto al Trattamento di Fine Rapporto (TFR)
In tutti i casi di cessazione del contratto di lavoro, il lavoratore ha diritto al TFR, indipendentemente dal numero di ore settimanali lavorative e se l’annullamento del contratto è avvenuto durante il periodo di prova. Per determinare l’importo, bisogna tener conto del salario mensile, dello stipendio extra annuale e, se il lavoratore pranza due volte al giorno e risiede nella casa del datore di lavoro, si deve includere anche un’indennità che sostituisce il costo dell’alimentazione e dell’alloggio. Il calcolo per il TFR cambia a seconda del periodo di servizio al quale si riferisce.
Periodo fino al 31.5.1982
L’indennità è calcolata in funzione di un numero di giorni precisi per ogni anno di servizio. I seguenti giorni d’indennità devono essere garantiti al lavoratore a tempo pieno:
- 8 giorni/anno per i periodi fino ad aprile 1958;
- 15 giorni/anno, da maggio 1958 al 21 maggio 1974;
- 20 giorni/anno, dal 22 maggio 1974 al 31 maggio 1982.
I lavoratori domestici a servizio ridotto (meno di 24 ore settimanali) o su base oraria devono ricevere:
- 8 giorni/anno, per i periodi fino al 21 maggio 1974;
- 10 giorni/anno, dal 22 maggio 1974 al 31 dicembre 1978;
- 15 giorni/anno, per l’anno 1979;
- 20 giorni/anno, dal gennaio 1980 al maggio 1982.
Per calcolare la retribuzione giornaliera, si somma alla paga mensile ricevuta la quota corrispondente al tredicesimo stipendio.

Calcolo del TFR: Fase 1 (1.6.1982 – 31.12.1989)
La somma totale pagata annualmente, che include anche la tredicesima mensilità e un eventuale indennità per vivere e alloggio, viene divisa per il valore fisso di 13,5 e poi moltiplicata per 76,92. Otteniamo il TFR dell’anno di riferimento dividendo poi questo risultato per 100. Nota importante: per gli impiegati, la riduzione del 76,92% non è applicabile.
Calcolo del TFR: Fase 2 (1/1990 – ad oggi)
La retribuzione totale dell’anno è divisa per il numero 13,5. La valorizzazione annuale deve essere regolata in base al tasso legale, assicurando che l’importo ricevuto dal lavoratore sintetizzi almeno parzialmente il costo della vita. L’importo accumulato del TFR ogni anno deve essere regolato secondo i coefficienti Istat rilasciati mensilmente. Ogni lavoratore ha il diritto di richiedere l’anticipazione del TFR una volta all’anno, fino ad un massimo del 70% dell’importo accumulato.
Note legali in caso di decesso del lavoratore:
Nel triste evento della morte del lavoratore, gli importi del preavviso e del TFR devono essere pagati al coniuge, ai figli o, se erano a carico del lavoratore, ai parenti fino al terzo grado o agli affini fino al secondo grado.
