Le mutevoli esigenze dei servizi domestici e Inquadramento contrattuale
Le variazioni nel tessuto sociale stanno modellando la natura dei servizi a domicilio. Non si limitano più alla semplice pulizia e organizzazione dello spazio abitativo, ma si estendono alla cura degli ambienti esterni, all’accoglienza degli ospiti, al mantenimento dell’estetica dell’abitazione, e a tutte le attività collegate alla vita domestica.
Parallelamente, si assiste a un cambiamento nei servizi rivolti alle persone, variando dalla

compagnia alle attività di assistenza per bambini e anziani in un contesto sociale che invecchia velocemente.
Nonostante ciò, le normative rimangono sorprendentemente simili a quelle del 1958, non riuscendo a tenere il passo con profonde trasformazioni sociali e non sono in grado di superare tre significative contraddizioni.
Prima contraddizione: riconoscimento del lavoro domestico
La prima contraddizione risiede nell’ignorare che il lavoro domestico, come ogni altro settore, merita il riconoscimento della professionalità e delle abilità. Ci sono stati tentativi di riconoscerlo attraverso la contrattazione collettiva, ma nel nostro Paese manca ancora una classificazione e un sistema accreditato di certificazione delle competenze richieste per ogni profilo professionale a servizio delle persone e della casa.
Seconda contraddizione: l’assunzione di lavoratori stranieri
La seconda contraddizione si evidenzia nel fatto di affidare l’incarico di un lavoratore straniero al sistema di ingresso. Pensiamo davvero che possiamo introdurre un estraneo nel luogo più privato e personale, ovvero la nostra casa?
Terza contraddizione: coerenza
Possiamo davvero credere di lasciare le persone più vulnerabili, come bambini e anziani, nelle mani di lavoratori domestici incontrati solo attraverso videochiamate o per un breve periodo di permanenza in Italia con visto turistico? Forse è tempo di riconsiderare le procedure di ingresso per i lavoratori domestici provenienti dall’estero.
Inquadramento contrattuale Lavoro domestico e lavoratori extra UE: tempo di cambiamenti
È innegabile l’importanza dei lavoratori provenienti da Paesi al di fuori dell’Unione Europea, che

costituiscono la maggior parte delle risorse occupate nel campo del lavoro domestico. Risulta dunque positiva l’implicazione di prevedere l’arrivo di 10.000 nuovi impiegati nel settore domestico per il 2025, una proposta sollecitata da diverse agenzie per l’occupazione e associazioni datoriali secondo quanto previsto nel Ceni del lavoro domestico attualmente in vigore.
Soluzione strategica: la somministrazione di lavoratori domestici
Il sistema di somministrazione di lavoratori domestici potrebbe rappresentare l’adeguato approccio per assicurare un periodo di verifica congiunta dell’affinità tra la famiglia e il lavoratore straniero. Tuttavia, esiste una terza problematica legata alla struttura contributiva.
Garantire un’occupazione per almeno 25 ore alla settimana ai lavoratori domestici implica l’obbligo di pagare un contributo orario minimo. Di conseguenza, in Italia, possiamo ravvisare un considerevole numero di lavoratori a contratto di 25 ore settimanali, nonostante gli impegni orari mediamente più onerosi, fino al lavoro a tempo pieno. In pratica, tolleriamo una “modesta quantità” di lavoro irregolare, considerandolo un male minore rispetto all’evasione totale.
Riforma contributiva: una necessità pressante
È quindi necessario che il legislatore riformi strutturalmente la struttura contributiva del lavoro domestico, concedendo alle famiglie un contributo economico adeguato o un vantaggio fiscale, almeno per i servizi di assistenza personale che risolvono esigenze di cura che lo stato sociale non riesce più a coprire. Mettere in dubbio le ipocrisie richiede onestà e coraggio: ci resta solamente da auspicare una riforma globale del settore domestico e, nel frattempo, cercare di promuovere comportamenti individuali degni.
I lavori domestici sono definiti come quelli eseguiti da personale con una specifica qualifica – per esempio babysitter, autisti, giardinieri, custodi – ma anche con qualifica generica di addetti ai servizi domestici. Le attività svolte dal lavoratore domestico si propongono come servizi per il benessere e il funzionamento della vita familiare. Il rapporto di lavoro si delinea come una relazione di lavoro dipendente.
Rapporto di lavoro domestico: una visione generale
La legge numero 339 del 1958, insieme alla “Convenzione sul lavoro dignitoso per le lavoratrici e i

lavoratori domestici” (189/2011), attiva dal 5 settembre 2013 e prima accolta dall’Italia tra i Paesi UE, regola il rapporto di lavoro domestico. Questo lavoro può avvenire presso la casa del datore di lavoro, e può coinvolgere la fornitura di vitto e alloggio.
Il tipo di lavoro può essere part-time, come ad esempio solo alcuni giorni a settimana o solo per un determinato numero di ore al giorno. La normativa internazionale e il contratto collettivo condividono molti punti del rapporto di lavoro, con la distinzione che il primo è obbligatorio, mentre l’applicazione del secondo dipende dalla decisione delle parti coinvolte.
Chi sono i datori di lavoro?
I lavoratori domestici possono lavorare per un individuo, un nucleo familiare o una comunità stabile senza fini di lucro, ad esempio una comunità religiosa o militare. È importante notare che il lavoro domestico non può essere svolto per un imprenditore o professionista. Un rapporto di lavoro domestico è possibile presso la casa del professionista o dell’imprenditore come individuo o come membro di una famiglia, ma è proibito che il lavoro domestico riguardi gli uffici o la sede dell’impresa.
Chi sono i lavoratori?
I lavoratori domestici possono essere di qualsiasi età lavorativa, inclusi i minori che hanno completato l’obbligo scolastico (primo ciclo di 8 anni) e raggiunto l’età minima di 16 anni.
Qualsiasi individuo con una qualifica specifica, come ad esempio baby sitter, autisti, giardinieri, custodi, o anche con una qualifica generica di lavoratore domestico con diverse mansioni, può essere considerato un lavoratore domestico. L’elenco dettagliato delle mansioni è definito dal contratto collettivo.
Classificazione dei Dipendenti Domestici
Gli impiegati casalinghi sono classificati in quattro ranghi, ognuno dei quali dispone di due coefficienti salariali (base e avanzato). Un dipendente che svolge molteplici compiti ha diritto a essere posizionato nel rango che rappresenta le mansioni prevalenti.
Situazioni escluse dallo Statuto dei Lavoratori Casalinghi
Gli studenti posti alla pari, che garantiscono servizi casalinghi in cambio di vitto e alloggio durante il

loro soggiorno all’estero per ragioni scolastiche, non rientrano nella categoria di lavoratori domestici. Analogamente, non rientrano in questo inquadramento lavorativo le attività erogate da parenti o consanguinei ritenute gratuite, salvo in caso vengano erogate in modalità subordinata retribuita.
Articolo 9 – Classificazione dei Lavoratori
Gli assistenti personali sono categorizzati in quattro ranghi, ad ognuno dei quali sono associate due diverse varietà retributive, il maggiore dei quali è definito come avanzato.
Primo grado
Rientrano in questa classificazione gli assistenti familiari che non si occupano dell’assistenza delle persone, così come gli assistenti familiari che svolgono con capacità le proprie mansioni, relative ai profili lavorativi indicati, a livello esecutivo e sotto la diretta supervisione del datore.
Dettaglio dei profili lavorativi
I vari profili rientranti nel primo grado includono il collaboratore addetto alle pulizie, che svolge unicamente compiti legati alla pulizia dell’abitazione, l’addetto alla lavanderia, dedicato esclusivamente alle mansioni legate alla lavanderia, l’assistente di cucina, il cui ruolo è di supportare il cuoco, lo stalliere, che si occupa delle pulizie ordinarie della stalla e della usuale cura del cavallo, l’assistente agli animali domestici, dedicato interamente alle mansioni di assistenza ad animali d’affezione, l’addetto alla cura e irrigazione delle aree verdi e infine l’operaio generico, dedicato totalmente alle mansioni manuali, straordinarie o ordinarie.
LIVELLO A SUPERIORE
Professione: Accompagnatore per adulti autonomi. Questa mansione implica unicamente la compagnia a individui adulti autonomi, senza richiedere alcuna prestazione lavorativa.
LIVELLO B
Aderenti a questo gradino sono gli assistenti casalinghi che applicano con specifica abilità le loro funzioni, sebbene a livello esecutivo.
Professioni
– Membro Familiare Multifunzionale: Si occupa delle numerose responsabilità legate al

normale svolgimento della vita di famiglia, eseguendo indiscriminatamente compiti di pulizia e riordino della casa, di responsabile della cucina, di addetto alla lavanderia, di assistente a animali domestici, così come altri incarichi nel quadro del suo grado di appartenenza;
– Custode di residenza privata: Ha come compiti la sorveglianza dell’abitazione del suo datore di lavoro e relative pertinenze, nonché la custodia, nel caso in cui gli venga concesso un alloggio nella proprietà;
– Addetto alla Stiratura: Le sue funzioni riguardano la stiratura dei vestiti;
– Cameriere: Si dedica al servizio di sala e di camera;
– Giardiniere: Addetto alla manutenzione delle aree verdi;
– Operaio qualificato: Lavora manualmente in interventi di manutenzione, anche complessi;
– Autista: Si occupa della conduzione di veicoli destinati al trasporto di persone ed effetti personali, eseguendo anche la manutenzione e pulizia ordinaria;
– Addetto al riassetto delle stanze e servizio di colazione: Questa figura svolge, oltre alle normali mansioni del collaboratore familiare generico polifunzionale, le funzioni di rifacimento delle stanze e servizio di prima colazione per gli ospiti del datore di lavoro.
LIVELLO B SUPERIORE
Professioni:
– Assistente familiare per adulti autonomi, incluso se richiesto, le attività connesse alle esigenze dell’alimentazione e della pulizia della casa in cui vivono gli assistiti;
- Assistente familiare per bambini (baby sitter), incluso se richiesto, le attività connesse alle esigenze dell’educazione dei bambini.
- Gruppo C
In questo gruppo ricadono i collaboratori domestici che, avendo acquisito un appropriato bagaglio di conoscenze tecniche e teoriche, svolgono adempimenti assegnati con piena autonomia e responsabilità.
Professione Cuoco: Questo ruolo richiede la preparazione di cibi e il compimento di tutte le altre attività correlati alla cucina, incluso l’acquisto delle materie prime.
Gruppo C Avanzato
Professione Collaboratore Domestico: Esso svolge compiti volti alla tutela di individui non

autosufficienti (non formati), incorporando le mansioni correlate alle necessità alimentari e all’igiene del domicilio in cui risiedono gli assistiti.
Gruppo D
Incorporati a questo livello, si collocano collaboratori domestici adeguatamente qualificati che occupano ruoli specifici. Questi ruoli sono caratterizzati da rispetto, libera determinazione e/o coordinamento.
Professione Gestore Patrimoniale: Si occupa delle mansioni legate alla gestione delle risorse economiche familiari.
Professione Maggiordomo: Svolge incarichi di organizzazione e di coordinamento inerenti a tutte le problematiche associate ai servizi rivolti alla vita familiare.
Professione Governante: Svolge compiti di coordinamento legati alle attività di cameriera, stireria, lavanderia, guardaroba e affini.
Professione Capo cuoco: Affronta i compiti di gestione e coordinamento legati a tutte le necessità inerenti alla preparazione dei pasti e, in generale, alle incombenze di cucina e dispensa.
Professione Capo giardiniere: Si occupa dei compiti di gestione e coordinamento relativi a tutte le esigenze connesse all’attenzione delle aree verdi e alle relative operazioni di manutenzione.
Professione Istruttore: Svolge compiti educativi e/o formativi per i membri del gruppo familiare.
CLASSIFICAZIONE SUPER D
Assistenza Familiare
Impiegato nel dominio familiare, destinato a prendersi cura degli individui non sufficientemente autonomi (educato) e, se necessario, svolge anche compiti relativi alle esigenze nutrizionali e alla manutenzione dell’abitazione in cui risiedono gli assistiti.
Capo Famiglia
Conduce mansioni gestionali e coordinative riguardanti tutte le necessità correlate al funzionamento dell’abitazione.
Educatore assistente familiare
Professionista che, nell’ambito del dispositivo di progetti di formazione e riabilitazione sviluppati da esperti designati dal datore di lavoro, esegue interventi specifici destinati a promuovere l’integrazione o il reintegro sociale autonomo di individui con difficoltà dovute a disabilità mentali o disturbi dell’apprendimento o delle relazioni.
Diritti del lavoratore
Il lavoratore con funzioni diverse ha diritto di essere classificato al livello corrispondente alle

mansioni prevalenti.
Definizione di autosufficienza
Una persona autosufficiente è quella capace di svolgere le funzioni più importanti relative all’assistenza personale e alla vita sociale.
Formato personale
La formazione del personale, se necessaria per lo status professionale, si ritiene acquisita se il lavoratore possiede un diploma nel campo specifico del suo lavoro, ottenuto sia in Italia che all’estero, purché equivalente, anche con corsi di formazione di durata minima richiesta dalla legge regionale e non meno di 500 ore.
Dovere del lavoratore
Per avere diritto alla classificazione Super D, è obbligo del lavoratore notificare per iscritto al datore di lavoro l’ottenimento del suddetto diploma e fornire una copia del medesimo.
NORME TECNICHE Uni 11766/2OT9 e Qualità della Patente
L’organizzazione italiana di normazione (Uni) ha rilasciato la norma tecnica 11766, che stabilisce i requisiti per la professione dell’assistente familiare.
Sistema di Certificazione delle Competenze professionali per badanti, baby-sitter e colf.
Gli standard specifici di conoscenze, abilità e competenze registrati nel Quadro europeo delle qualifiche (EQF), si rivolgono a professionisti come baby-sitter, personale di assistenza domestica e assistenti per anziani.
Fondamentalmente, la famigerata ‘licenza di qualità’ per le suddette professioni, autentica le loro competenze nel settore dell’assistenza domestica. Questo certificato viene conferito alla conclusione di due esami, uno scritto e uno orale, creati per identificare, riconoscere e certificare le capacità, competenze conoscenze del candidato.
Qualifiche richieste per ogni ruolo professionale
Le competenze riconosciute variano a seconda del campo di attività:
- Un impiegato domestico deve essere in grado di gestire lo smaltimento dei rifiuti, conoscere i
Datore di lavoro prodotti di pulizia, essere in grado di interpretare le loro etichette e conservarli in sicurezza;
- L’assistente per anziani supporta l’anziano e quindi necessita di familiarità con la città e i trasporti pubblici, prudenza nella guida, deve prevenire condotte pericolose, gestire e fronteggiare emergenze, avere una lista di numeri di emergenza e possedere il know-how per somministrare farmaci;
- Una baby-sitter dovrebbe essere in grado di occuparsi di tutte le responsabilità riguardanti l’assistenza dei bambini, a partire dall’igiene personale, la pulizia e la preparazione del cibo.
La norma Uni 11766/2019 non riguarda le professioni e le attività nel settore sanitario e sociale regolamentate.
Requisiti preliminari per l’esame di certificazione UNI 11766/2019
I candidati interessati al certificato UNI 11766/2019 devono soddisfare requisiti specifici:
- Una conoscenza, almeno basilare, della lingua italiana;
- Frequenza confermata a un corso di formazione la cui durata minima è di 40 ore per collaboratori domestici e 60 ore per assistenti per anziani e baby-sitter;
- Contratto di lavoro domestico vigente per almeno 12 mesi nel triennio.
Tipologie di contrattualizzazioni lavorative
La relazione lavorativa è generalmente a tempo indeterminato, con previsione di prestazioni a tempo

pieno o part-time stabilite su base settimanale. Tuttavia, il Ceni include le seguenti tipologie di contratti di lavoro alternativi, tra cui:
– Contratto a tempo determinato, con durata prestabilita e possibilità di proroga secondo le normative vigenti.
– Contratto di apprendistato, finalizzato alla formazione e all’inserimento lavorativo di giovani lavoratori.
– Contratto di somministrazione, che prevede l’impiego del lavoratore presso un’azienda utilizzatrice tramite un’agenzia per il lavoro.
– Contratto di lavoro intermittente (o a chiamata), utilizzato per esigenze lavorative non continuative.
– Contratto di lavoro a progetto, applicabile a collaborazioni autonome e specifiche, con durata legata al completamento di un’attività.
– Contratto di lavoro occasionale, per prestazioni lavorative di natura saltuaria e limitata nel tempo.
Queste tipologie contrattuali offrono flessibilità sia ai lavoratori che ai datori di lavoro, garantendo al contempo i diritti previsti dalla normativa vigente.
Assunzioni per Assistenza Notturna
In circostanze specifiche correlate alle necessità familiari (riferendosi agli articoli 7, 8,10,11 e 14 dei Ceni), è consentita l’assunzione di figure professionali non infermieristiche esclusivamente per offrire

assistenza notturna intermittente a individui quali minori, anziani, portatori di handicap o malati. L’intera attività, svolgendosi tra le 20.00 e le 8.00, ha dei livelli retributivi minimi peculiari, come indicato nella tabella correlata del Ministero del Lavoro. Nella determinazione del livello di retribuzione del lavoratore sarà influente il suo percorso formativo e la autosufficienza o meno della persona assistita.
Note: Il datore di lavoro deve garantire cibo (cena e colazione), un sistema adeguato per il riposo notturno e deve fornire le specifiche dell’orario di inizio e fine dell’assistenza nell’ambito del contratto lavorativo, assicurando al lavoratore un periodo di riposo consecutivo garantito di n ore ogni 24 ore.
Impiego di Addetti Assistenti a Tempo Pieno
Il datore di lavoro, che possieda uno o più lavoratori in turni a tempo pieno incaricati dell’assistenza a persone non autosufficienti (livelli CS o DS), ha potere di impiegare uno o più lavoratori, coabitanti o meno, da inserire nei medesimi livelli, avendo come compiti primari il coprifuoco nei giorni di riposo dei lavoratori principali dell’assistenza. Queste prestazioni vengono salariate secondo la Tabella G e la Tabella F del ministero del Lavoro corrispondenti alle indennità di cibo e alloggio, se applicabili.
Impiego di Persone per Presenza Notturna
Qualora si avesse bisogno di personale unicamente per garantire la presenza notturna (nelle ore 21.00 e le 8.00), la retribuzione dovrebbe basarsi sulla Tabella E del Ministero del Lavoro. Tuttavia, se la necessità si estende oltre la mera presenza, incluse altre mansioni, tali attività aggiuntive verranno ricompensate ulteriormente sulla base del livello salariale previsto per i lavoratori non infermieristici.
Remunerazione del Lavoratore e il Suo Comfort
I dipendenti dovrebbero essere retribuiti in base alle norme stipulate dalla Tavola del Dipartimento del Lavoro, con i rispettivi aumenti contrattuali, commisurati al periodo trascorso effettivamente nell’esecuzione del lavoro. È obbligatorio che sia garantito al lavoratore un adeguato riposo notturno in un alloggio conveniente.
Contratti a Tempo Determinato: Normative e Limiti
Un datore di lavoro ha la possibilità di stabilire una scadenza al sodalizio lavorativo, sempre in

ottemperanza alle regole in essere e alle circostanze sancite dalla legislazione. L’incidenza dei contratti a termine non può eccedere il 20% in raffronto ai dipendenti assunti a tempo indeterminato al primo giorno del nuovo anno di assunzione (Articolo 23 Dlgs 81/2015).
L’apogeo di un contratto a termine, tenendo conto di eventuali estensioni e rinnovi, non deve superare i 24 mesi (Articolo 19 Dlgs 81/2015, integrato dal DI 87/2018 e dal DI 48/2023).
Considerazioni sulla Causale nei Contratti a Tempo Determinato
Nei primi 12 mesi, l’inserimento di una causa specifica non è obbligatorio. Diversamente, in caso di durata eccedente i 12 mesi, l’inserimento della causale è obbligatorio (Articoli 19 e 21 Dlgs 81/2015). Per i contratti con durata estendibile oltre 12 mesi, le cause possibili sono:
a. Scenari concordati dai contratti collettivi a livello territoriale, nazionale o aziendale;
b. Nel caso in cui manchino i presupposti menzionati nel punto precedente, per esigenze di tipo organizzativo, tecnico o produttivo concordate dalle parti (valido fino al 31 dicembre 2025);
c. Sostituzione dei lavoratori assenti per permessi regolamentati da legge come malattia, maternità, vacanze e altro.
Inoltre, la CNC Lavoro Domestico cataloga ulteriori situazioni in cui è consentito impostare una scadenza al contratto se la durata supera i 12 mesi, tra questi:
– Per eseguire un servizio specifico o determinato nel tempo, anche se ricorrente;
– Per la sostituzione, anche parziale, di lavoratori che hanno congelato il rapporto di lavoro per questioni familiari, incluso il bisogno di recarsi all’estero per raggiungere la propria famiglia.
Integrazione della forza lavoro mancante
In caso di assenze dei dipendenti dovute a malattia, infortunio, congedo di maternità, o usufruendo di diritti legali che salvaguardano giovani e individui affetti da disabilità, possono essere previste sostituzioni, anche in periodi oltre quelli di ritenzione obbligatoria del lavoro.
Le sostituzioni possono anche verificarsi durante il periodo di congedo dei lavoratori.
L’assistenza extra-residenziale è un altro motivo di sostituzione, in particolare per individui che non possono prendersi cura di se stessi e sono ospitati in ospedali, cliniche, strutture sanitarie assistenziali e case di cura.

Formalizzazione del contratto a tempo determinato
Il contratto a termine deve essere compilato per iscritto e deve indicare le ragioni che ne giustificano la scadenza, se necessario. Se non viene documentato per iscritto, il contratto viene considerato nullo.
Fatta eccezione per gli impieghi occasionali non superiori a 12 giorni di calendario, per i quali non è necessario un documento scritto (Articolo 7, comma 2, Ceni).
Estensioni e durata
I contratti con una durata inferiore a due anni possono essere estesi fino a quattro volte, con l’approvazione del dipendente, purché il termine totale del contratto non superi i due anni. Se la durata copre più di un anno, deve essere indicata una giustificazione appropriata.
Lavoro part-time e studenti lavoratori conviventi
Per i lavoratori che convivono, classificati nei livelli B, B super e C, e per gli studenti con un’età compresa tra i 16 ei 40 anni, che partecipano a programmi di formazione in vista dell’ottenimento di una qualifica riconosciuta dallo Stato o da enti pubblici, esiste l’opzione di essere impiegati a tempo parziale con un orario massimo di 30 ore alla settimana.
Il loro orario di lavoro dovrebbe rientrare in una delle seguenti categorie:
- Ricade completamente tra le ore 6.00 e le ore 14.00;
- È completamente compreso tra le ore 14.00 e le ore 22.00;
- Si sviluppa, al massimo 10 ore al giorno sparpagliate, in non più di tre giorni a settimana.
Questo tipo di impiego deve essere documentato per iscritto, firmato dal datore di lavoro.
Contratto di lavoro e organizzazione del tempo
Il contratto di lavoro dovrebbe riflettere chiaramente l’organizzazione oraria lavorativa concordata tra l’impiegato e il datore di lavoro. Questo comprende sia il tempo di lavoro effettivo che la sua distribuzione nel tempo.
Lavoro somministrato o in leasing
Un datore di lavoro può decidere di utilizzare i servizi di un’agenzia di somministrazione per reclutare un dipendente domestico. In questo scenario, non si instaura un legame di lavoro diretto tra la famiglia e il dipendente domestico, rimanendo quest’ultimo un dipendente dell’agenzia.
L’agenzia di somministrazione invierà regolarmente alla famiglia fatture per i servizi forniti dal dipendente. È importante notare che l’agenzia sarà solita aggiungere un margine al costo complessivo del servizio, rappresentando il proprio profitto.
Le oneri contributive che l’agenzia è richiesta a versare all’INPS sono equivalenti a quelle che il

datore di lavoro privato avrebbe dovuto corrispondere.
Tipo di contratto ed interazione con l’agenzia
Nelle circostanze della fornitura di lavoro domestico, il dipendente può essere impiegato dall’agenzia a tempo indeterminato o determinato. Questo fa la differenza in termini di come il dipendente interagisce con l’agenzia e con l’utilizzatore, ovvero il datore di lavoro domestico.
I dipendenti assunti a tempo indeterminato godono di una maggiore sicurezza contrattuale, rimanendo formalmente dipendenti dell’agenzia. L’agenzia gestisce il pagamento dei loro stipendi, il versamento dei contributi e l’adempimento delle condizioni stabilite dal Ceni.
Quando questi dipendenti non sono assegnati a una famiglia specifica, ricevono una compensazione di disponibilità. L’importo di questa compensazione è determinato dai contratti collettivi e non può essere inferiore ai livelli minimi stabiliti dal Ministero del Lavoro.
In questa situazione, il rapporto con la famiglia si limita alla consegna del servizio, non vi sono obblighi diretti tra il dipendente e l’utilizzatore.
Per i dipendenti assunti temporaneamente dall’agenzia, il legame con l’agenzia è direttamente correlato alla durata dell’incarico presso l’utilizzatore. L’agenzia rimane responsabile della gestione amministrativa e retributiva per l’intera durata del contratto.
Norme sulla somministrazione di lavoro a tempo indeterminato
Le famiglie possono assumere lavoratori strutturati a tempo indeterminato, ma l’entità di tali assunzioni non può superare il 20% del totale dei dipendenti fissi già impiegati a partire dal primo gennaio dell’anno del contratto. Sono tuttavia escluse da questa limitazione le assunzioni a tempo indeterminato di specifiche categorie di lavoratori, tra cui:
- Individui disoccupati ricevendo benefici di disoccupazione o sussidi sociali per almeno sei mesi;
- Lavoratori classificati come svantaggiati o estremamente svantaggiati secondo i criteri stabiliti dal Ministero del Lavoro.
Regolamenti concernenti il lavoro a tempo determinato
Le stesse norme stabilite per i contratti di lavoro a tempo determinato si applicano ai lavoratori somministrati a tempo determinato. Queste regole includono dei limiti temporali, con un massimo di 24 mesi di servizio presso lo stesso utilizzatore, e permettono delle eccezioni solo nei casi specificati dalla legge o dal Ceni. Riguardo ai limiti numerici, il totale dei lavoratori con contratto a tempo determinato o di somministrazione non può superare il 30% del totale dei dipendenti a tempo indeterminato già in servizio a partire dal primo gennaio dell’anno di stipula del contratto. Tuttavia, sono esenti da tale limite:
- Lavoratori assunti dal somministratore con un contratto a tempo indeterminato;
Contrattazione collettiva - Individui disoccupati ricevendo benefici di disoccupazione o sussidi sociali per almeno sei mesi;
- Lavoratori classificati come svantaggiati o estremamente svantaggiati secondo i criteri stabiliti dal Ministero del Lavoro.
Se un lavoratore non è vincolato da un contratto a tempo indeterminato con l’agenzia e il periodo di lavoro supera i 24 mesi, automaticamente si instaura un contratto a tempo indeterminato con l’utilizzatore.
Dettagli sulle prestazioni occasionali
Domande frequenti (FAQ)
Posso assumere personale solo per assistenza notturna?
Sì, è possibile assumere personale per prendersi cura di bambini, anziani, malati e persone con attenzioni specifiche, con servizi discontinui di assistenza durante la notte.
Possibilità di Impiego Notturno per Diversamente Abili
Si può prendere in considerazione l’idea di ingaggiare lavoratori, precisamente con compiti di presenza durante l’orario notturno. Ciò è attuabile anche nel caso in cui le persone siano affette da disabilità.

